Cassazione Civile, Ordinanza n. 31957/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente impugnava un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF 1994, deducendo anzitutto la mancata notifica della cartella presupposta, la sua omessa allegazione all'intimazione e la prescrizione del credito erariale. In primo grado il ricorso veniva dichiarato inammissibile sul presupposto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata e non impugnata, con conseguente preclusione di contestazioni sull'atto presupposto. In appello la decisione veniva confermata, ritenendosi che la notifica della cartella impedisse di impugnare l'intimazione per far valere la tardività della cartella e che la prescrizione dovesse essere eccepita contro la cartella stessa. In cassazione la contribuente articolava cinque motivi: il primo per omessa pronuncia su prescrizione e decadenza; i successivi per omessa pronuncia su vizi propri dell'intimazione di pagamento, in particolare mancata allegazione della cartella, omissione degli elementi richiesti dalla disciplina generale degli atti tributari e mancata indicazione del responsabile del procedimento. La ricorrente sosteneva che l'intimazione fosse autonomamente impugnabile anche per vizi propri e che la CTR avesse indebitamente assorbito tali censure.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rigettato solo l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'agente della riscossione, ritenendo il ricorso conforme ai requisiti degli artt. 360 e 366 c.p.c. Sul primo motivo ha rilevato l'omessa pronuncia della CTR sia sulla prescrizione maturata tra cartella e intimazione sia sulla decadenza. Sui motivi dal secondo al quinto ha affermato che l'intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile per vizi propri; pertanto la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione e, soprattutto, aveva omesso di esaminare le censure relative ai vizi intrinseci dell'atto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la causa pronunciandosi su prescrizione, decadenza e ulteriori vizi dedotti, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame e omessa pronuncia.
È richiamato per affermare la conformità del ricorso ai requisiti di contenuto-forma, respingendo l'eccezione di inammissibilità.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La CTR lo aveva interpretato nel senso di precludere l'impugnazione dell'intimazione per contestare la cartella già notificata; la Cassazione supera tale lettura alla luce dell'autonoma impugnabilità dell'intimazione per vizi propri.
Invocato dalla ricorrente nel primo motivo come norma violata in relazione alla pretesa tributaria e ai termini di decadenza/prescrizione.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di decadenza della riscossione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza del concessionario dal potere di riscossione.
Invocato per censurare la mancata allegazione della cartella presupposta all'intimazione.
Invocato per sostenere la nullità dell'intimazione per mancata allegazione della cartella e per il rispetto delle forme di notifica.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di indicare elementi essenziali e motivazione dell'atto.
art. 36, comma 4-ter, L. 31/08 di conversione del D.L. 248/07
Invocato per la dedotta nullità dell'intimazione per mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione.
Invocato per sostenere che l'intimazione dovesse contenere gli elementi informativi previsti dallo statuto del contribuente.
art. 50 del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato dalla Corte per spiegare che, decorso oltre un anno dalla notifica della cartella, il concessionario deve notificare l'intimazione di pagamento prima di iniziare l'esecuzione forzata.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento costituisce un atto autonomamente impugnabile non solo per contestare l'omessa notificazione dell'atto presupposto o la pretesa tributaria sottostante, ma anche per far valere vizi propri dell'atto stesso.
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su specifiche censure di prescrizione, decadenza o vizi propri dell'atto impugnato, la sentenza è affetta da vizio di omessa pronuncia e deve essere cassata con rinvio.
- La contestazione della tardività o della prescrizione del credito non può essere respinta in via pregiudiziale senza un esame effettivo del relativo motivo, soprattutto quando la doglianza riguarda il periodo intercorrente tra la cartella e l'intimazione di pagamento.
- In tema di riscossione esattoriale, l'intimazione di pagamento assolve a una funzione prodromica all'esecuzione forzata e, per effetto della sua autonomia strutturale e funzionale, è sindacabile anche indipendentemente dalla validità della cartella presupposta.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione va respinta quando l'atto rispetta i requisiti essenziali di specificità e contenuto richiesti dagli artt. 360 e 366 c.p.c., anche se i motivi presentano sovrapposizioni tra omessa pronuncia e omesso esame.
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