Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13751/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario relativo a un avviso di rettifica e liquidazione concernente il valore di un complesso immobiliare conferito in natura per aumento di capitale sociale. Dopo precedenti pronunce di questa Corte che avevano cassato con rinvio le sentenze di merito, i contribuenti avevano riassunto il giudizio davanti alla CTR Campania, che aveva nuovamente rigettato gli appelli. Pendendo il successivo ricorso per cassazione, la società ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della l. n. 197/2022 e, sulla base dell’avvenuto deposito della domanda e del versamento, il giudizio di legittimità era stato dichiarato estinto con decreto presidenziale. Successivamente, però, l’Agenzia delle Entrate ha notificato un diniego della definizione agevolata. La ricorrente ha quindi impugnato tale diniego con tre motivi e, contestualmente, ha chiesto la revocazione del decreto di estinzione. I motivi erano: 1) illegittimità della notificazione del diniego perché eseguita al difensore e non personalmente alla parte, con asserita decadenza dell’Ufficio dal potere di denegare la definizione; 2) violazione della disciplina sulla definizione agevolata, sostenendo che l’importo dovuto era stato correttamente calcolato dalla contribuente e che l’Ufficio aveva errato nel quantificarlo; 3) difetto e contraddittorietà di motivazione del diniego, poiché l’atto non spiegava in modo intelligibile le ragioni del rigetto e non teneva conto della rideterminazione giudiziale del valore del bene. Con il ricorso per revocazione, la società ha inoltre dedotto che il successivo diniego doveva rimuovere l’efficacia del decreto di estinzione già emesso.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’eventuale irregolarità della notificazione del diniego fosse comunque sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la ricorrente aveva tempestivamente impugnato l’atto e, quindi, ne aveva avuto piena conoscenza; ha ritenuto assorbito il secondo motivo; ha invece accolto il terzo motivo, giudicando il diniego illegittimamente motivato perché incomprensibile e non coerente con i dati della controversia, in quanto non spiegava il passaggio dal valore originario dell’atto impositivo al valore rideterminato in appello e all’importo indicato come dovuto per la definizione. Per effetto dell’accoglimento dell’impugnazione contro il diniego, la revocazione del decreto di estinzione è stata dichiarata assorbita, con conseguente sopravvivenza del decreto di estinzione già emesso. In sostanza, la Corte ha annullato il provvedimento di diniego della definizione agevolata e ha lasciato fermo il decreto di estinzione del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 63 D.Lgs. 546/1992

    richiamato quale base processuale della riassunzione del giudizio tributario dopo la cassazione con rinvio

  • artt. 392 e ss. c.p.c.

    richiamati per la riassunzione e la disciplina del giudizio di rinvio

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quanto al termine per opporsi al decreto di estinzione

  • art. 1, commi 186-205, L. 197/2022

    disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie; il diniego deve essere notificato entro il termine previsto, è impugnabile dinanzi al giudice della controversia e, se il processo è stato dichiarato estinto, il diniego costituisce motivo di revocazione del provvedimento estintivo

  • art. 1, comma 188, lett. b), L. 197/2022

    richiamato in relazione al calcolo dell’importo dovuto per la definizione in base alla soccombenza

  • art. 1, commi 189, 196, 198, 200, 201, L. 197/2022

    richiamati per individuare i criteri di quantificazione della definizione, gli effetti del pagamento, la dichiarazione di estinzione e il regime di impugnazione del diniego e di revocazione

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione del diniego è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando il destinatario abbia comunque conosciuto l’atto e lo abbia impugnato tempestivamente

  • art. 3 L. 241/1990

    la motivazione del provvedimento amministrativo deve essere comprensibile e coerente, a tutela delle garanzie di ragionevolezza e imparzialità

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato quale specifica garanzia di collaborazione e buona amministrazione in materia fiscale

  • artt. 24, 97 e 103 Cost.

    la motivazione dell’atto amministrativo deve consentire la difesa del contribuente e deve rispettare i canoni di ragionevolezza, imparzialità e non arbitrarietà dell’azione amministrativa

  • art. 40, comma 3, d.l. 13/2023

    richiamato quale base del decreto di estinzione in presenza dell’elenco delle controversie per cui era stata presentata domanda di definizione agevolata

  • Corte cost. n. 172/1986

    richiamata per la natura meramente procedurale del condono fiscale

  • Corte cost. n. 321/1995

    richiamata per qualificare il condono come forma atipica di definizione del rapporto tributario

  • Corte cost. n. 189/2024

    richiamata per confermare la legittimità del meccanismo di estinzione immediata e per la disciplina della revocazione in caso di diniego successivo

  • Cass., Sez. U., n. 1518/2016

    richiamata per affermare che il condono fiscale esaurisce il rapporto tributario mediante definizione forfettaria e immediata

  • Cass. n. 2355/2022

    richiamata per la natura incidentale del giudizio sul diniego di condono nel processo principale

  • Cass. n. 27222/2014

    richiamata in tema di impugnazione del diniego di condono nel giudizio pendente

  • Cass. n. 8542/2011

    richiamata per l’inquadramento del ricorso avverso il diniego nell’ambito del processo incidentale

  • Cass. n. 31049/2018

    richiamata per l’ammissibilità del ricorso immediato contro il diniego anche dopo l’estinzione del processo

  • Cass. n. 29509/2020

    richiamata in tema di nullità della notificazione

  • Cass., Sez. U., n. 14916/2016

    richiamata per distinguere inesistenza e nullità della notificazione

  • Cass., Sez. 2, n. 10500/2018

    richiamata in tema di invalidità della notificazione

  • Cass. n. 18480/2016

    richiamata sul principio di sanatoria della notificazione invalida per raggiungimento dello scopo

  • Cass. n. 5057/2015

    richiamata sul medesimo principio di sanatoria

  • Cass. n. 19084/2022

    richiamata quale precedente non applicabile alla fattispecie in esame, perché riferito a diversa disciplina condonistica

  • Cass. n. 13620/2023

    richiamata per il principio di intelligibilità della motivazione dell’atto amministrativo

  • Cass. n. 6104/2020

    richiamata per l’esigenza di motivazione coerente e comprensibile degli atti fiscali

  • Cass. n. 25197/2009

    richiamata per il vincolo motivazionale funzionale alla difesa del contribuente

Massime di principio

  • Nel sistema della definizione agevolata delle liti tributarie, il diniego dell’Amministrazione è un atto impugnabile dinanzi al giudice davanti al quale pende o pendeva la controversia, anche quando il processo sia già stato dichiarato estinto per effetto della domanda di definizione e del versamento richiesto.
  • La notificazione del diniego effettuata in forma irregolare non è inesistente se l’atto conserva gli elementi essenziali della notificazione; al più è nulla e tale nullità è sanata se il destinatario ha comunque ricevuto conoscenza dell’atto e lo ha tempestivamente impugnato.
  • La disciplina della definizione agevolata richiede che il diniego sia motivato in modo comprensibile e coerente, soprattutto quando esso dipenda dal corretto calcolo dell’importo dovuto in relazione al valore della controversia e allo stato del giudizio.
  • L’atto di diniego deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni del rigetto e di esercitare efficacemente il diritto di difesa; una motivazione contraddittoria o incomprensibile è illegittima.
  • Nel meccanismo previsto dalla l. n. 197/2022, il diniego successivo alla declaratoria di estinzione costituisce motivo tipico di revocazione del provvedimento estintivo; se il diniego viene annullato, la revocazione resta assorbita e il decreto di estinzione conserva efficacia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.