Cassazione Civile, Ordinanza n. 13728/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte della società proprietaria di un parco eolico ubicato nel territorio di Banzi, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta con DOCFA, elevandola a euro 8.150,00 tramite il metodo del costo di produzione/costo di ricostruzione a nuovo. In primo grado la CTP aveva annullato integralmente l'atto ritenendo indebita la considerazione della torre come componente rilevante ai fini della rendita e affermando la necessità della stima diretta. In appello, la CTR aveva invece ravvisato una ultrapetizione solo in parte e aveva escluso dal calcolo il valore della torre di sostegno, ma aveva ritenuto corretti il deprezzamento del costo di ricostruzione, l'inclusione degli oneri finanziari e del profitto dell'imprenditore, nonché il richiamo ai criteri dell'art. 28 del regolamento catastale e della circolare n. 6/2012. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che non vi fosse stata ultrapetizione in primo grado e che, esclusa la torre, non potesse comunque essere azzerata la rendita senza rideterminare le residue componenti; con il secondo deduceva violazione delle norme catastali e della disciplina richiamata dalla legge di bilancio 2016 e dalla legge n. 190/2014, sostenendo che, una volta esclusa la componente impiantistica dalla rendita, essa non potesse essere usata neppure come base di calcolo per oneri finanziari, spese tecniche e profitto del costruttore. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato lamentando, a sua volta, violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 e ultrapetizione per avere la CTR esaminato questioni non riproposte dalla contribuente in appello.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo motivo solo nei limiti relativi alla mancata espunzione delle voci aggiuntive calcolate sulla componente impiantistica esclusa; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, una volta escluso dal classamento il valore della pala eolica, la rendita doveva essere ricalcolata sulle restanti componenti del bene (suolo, fondazioni e altre parti rilevanti), con eliminazione anche delle quote di oneri finanziari, profitto dell'imprenditore e spese tecniche che fossero state commisurate, in tutto o in parte, alla componente impiantistica non computabile. Ha invece ritenuto inammissibile la censura con cui la società contestava, sotto veste di violazione di legge, la valutazione di merito compiuta dalla CTR circa le percentuali tecniche applicate, perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il vizio di ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata una violazione decisiva nel modo in cui la CTR ha esaminato le questioni devolute e le deduzioni delle parti
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per errori in procedendo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale; la Corte precisa che non può essere impiegato per ottenere una rivalutazione del merito tecnico
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per escludere che sia ancora consentito censurare in cassazione la mera insufficienza della motivazione o la valutazione del materiale istruttorio
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione in materia tributaria secondo i limiti ordinari del giudizio di legittimità
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
«Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s' intendono rinunciate.»
invocato dall'Agenzia per sostenere la rinuncia alle questioni non riproposte; la censura è stata assorbita/inammissibile perché la questione decisa in appello era stata comunque devoluta dall'appello dell'Ufficio
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
richiamato dalla contribuente per sostenere l'irrilevanza catastale della componente impiantistica ai fini della rendita
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato perché recepisce i criteri tecnici della circolare n. 6/2012 per la stima catastale dei fabbricati speciali e degli impianti
art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato come base normativa del metodo del costo di ricostruzione deprezzato quando non sia possibile il raffronto con il mercato
Massime di principio
- Nel classamento catastale delle infrastrutture speciali, l'esclusione dalla rendita della componente impiantistica non consente di azzerare la rendita residua: il giudice deve comunque rideterminarla sulle componenti ancora catastalmente rilevanti, dando conto delle voci che incidono sulla stima.
- Quando la rendita è determinata con metodo indiretto basato sul costo di ricostruzione deprezzato, le voci accessorie quali spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore devono essere correlate solo alle componenti del bene effettivamente computabili ai fini catastali; se una componente è esclusa, anche le voci percentuali costruite su di essa vanno espunte o ricalibrate.
- In sede di legittimità, sotto la veste della violazione di legge non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei criteri tecnici applicati dal giudice di merito, salvo errori di sussunzione o vera violazione della norma regolatrice.
- L'eccezione di ultrapetizione o di rinuncia alle questioni non riproposte va verificata in relazione al concreto oggetto del gravame: se la questione è introdotta dall'appello della parte soccombente, il giudice può esaminarla anche se le difese della controparte non siano state formalmente riproposte in appello.
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