Cassazione Civile, Ordinanza n. 13729/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della rendita catastale proposta da una società proprietaria di un parco eolico ubicato nel Comune di Banzi. L'Ufficio aveva elevato la rendita a euro 8.150,00 applicando un criterio di stima fondato sul costo di produzione/costo di ricostruzione a nuovo. In primo grado la società aveva ottenuto l'annullamento integrale dell'avviso; in appello l'Agenzia aveva invece ottenuto una riforma parziale, con esclusione del valore della torre di sostegno ma conferma del computo di suolo, fondazioni e delle voci aggiuntive di oneri finanziari, profitto dell'imprenditore e spese tecniche. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione della sentenza di primo grado, sostenendo che non vi fosse stata ultra-petizione e che, escluso il valore dell'impianto, anche le percentuali per spese tecniche, oneri finanziari e profitto sarebbero dovute cadere; (2) violazione delle norme catastali e dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142/1949, nonché della legge n. 190/2014 e della legge n. 208/2015, sostenendo che, una volta esclusa la rilevanza catastale della componente impiantistica, anche le voci percentuali accessorie non potessero essere calcolate su di essa. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato denunciando violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR esaminato questioni che la contribuente non avrebbe riproposto in appello.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la valutazione della CTR nel non ravvisare una fondata censura di ultrapetizione quanto all'annullamento integrale dell'avviso di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, reputandolo in parte inammissibile perché, nella parte in cui contestava le percentuali applicate, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, ma fondato nella parte in cui la CTR aveva omesso di espungere anche le voci aggiuntive calcolate sulla componente impiantistica esclusa (la pala eolica), senza ricalcolare la rendita sulle sole componenti residue catastalmente rilevanti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito nella motivazione e, nel dispositivo, inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma nel caso concreto la censura di ultrapetizione è stata esclusa o comunque non ha condotto alla cassazione per quel motivo.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate; la censura incidentale dell'Agenzia su questo punto è stata assorbita/inammissibile.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
La società lo invoca per sostenere l'irrilevanza catastale della componente impiantistica dei parchi eolici ai fini della rendita.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È richiamato come base normativa della circolare tecnica n. 6/2012 ai fini del criterio di stima indiretta del valore catastale.
art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Il valore venale dell'immobile, quando non desumibile dal mercato, si determina con riguardo al costo di ricostruzione, applicando un coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'unità immobiliare.
Circolare n. 6/2012
Richiamata come criterio tecnico per il procedimento indiretto di stima del valore venale tramite costo di ricostruzione deprezzato, con calcolo di costo a nuovo dell'immobile e degli impianti fissi e delle componenti accessorie secondo gli allegati tecnici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per dedurre nullità della sentenza o errori processuali, in relazione alla asserita ultrapetizione e alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario, richiamata quale base processuale delle censure.
Massime di principio
- In materia catastale, quando viene esclusa dal classamento una componente impiantistica non rilevante, il giudice deve comunque rideterminare la rendita sulle residue componenti catastalmente rilevanti e sulle relative voci accessorie, evitando sia l'annullamento integrale automatico sia il mantenimento di un valore costruito anche su elementi espunti.
- Le voci aggiuntive del costo di produzione o di ricostruzione deprezzato (spese tecniche, oneri finanziari, profitto del costruttore/imprenditore) vanno ricalcolate sulle sole componenti che restano rilevanti ai fini della rendita, secondo il criterio tecnico applicabile, e non possono continuare a gravare su porzioni del bene escluse dal classamento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del merito, delle risultanze istruttorie o delle percentuali tecniche applicate dal giudice di merito, se la censura si risolve nella contestazione della valutazione fattuale e non nell'individuazione di un reale errore di diritto.
- Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, ma la verifica sulla loro effettiva devoluzione va coordinata con il contenuto del motivo di gravame effettivamente esaminato dal giudice di secondo grado.
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