Cassazione Civile, Ordinanza n. 13725/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di un parco eolico ubicato nel Comune di Banzi. La società titolare dell'impianto aveva presentato una proposta Docfa di rendita, poi rettificata dall'Agenzia delle Entrate mediante avviso di accertamento, con aumento della rendita e applicazione del criterio del costo di produzione/costo di ricostruzione a nuovo. In primo grado la CTP aveva annullato integralmente l'atto ritenendo indebitamente computata la torre e affermando la necessità della stima diretta. In appello l'Agenzia otteneva un accoglimento parziale: la CTR escludeva il valore della torre dal calcolo della rendita, ma confermava il metodo di stima e riteneva correttamente considerati oneri finanziari, profitto dell'imprenditore e spese tecniche, calcolati secondo percentuali sul costo di ricostruzione. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che il primo giudice non avesse azzerato impropriamente la rendita ma avesse correttamente escluso il valore dell'impianto non rilevante; con il secondo deduceva violazione delle norme catastali e dell'art. 28 del d.P.R. 1142/1949, sostenendo che, una volta esclusa la componente impiantistica dalla rendita, essa non poteva essere utilizzata neppure come base per calcolare oneri finanziari, profitto del costruttore e spese tecniche. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale condizionato deducendo violazione dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse esaminato questioni non riproposte in appello e quindi rinunciate.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la CTR avesse correttamente esaminato la questione relativa alle voci aggiuntive introdotta con l'appello dell'Agenzia e che non vi fosse ultrapetizione. Ha accolto il secondo motivo solo nei limiti in cui la CTR aveva mantenuto le voci aggiuntive calcolate anche sulla componente impiantistica esclusa dalla rendita, osservando che, esclusa la pala eolica, la rendita doveva essere ricalcolata soltanto sulle componenti residue catastalmente rilevanti, con le relative voci accessorie. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia, e nel dispositivo lo ha poi dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
il motivo di ultrapetizione è stato escluso perché il giudice d'appello ha trattato una questione effettivamente devoluta con l'appello dell'Agenzia; resta però il dovere di pronunciarsi solo sulle domande e questioni ritualmente introdotte.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato ritenuto inammissibile il sindacato di legittimità quando la censura, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione tecnica compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato richiamato come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo e nel ricorso incidentale.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma processuale richiamata quale parametro del ricorso per cassazione in materia tributaria.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
«Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s' intendono rinunciate.»
le questioni non riproposte in appello si intendono rinunciate; tuttavia la Corte ha ritenuto la doglianza incidentale non decisiva perché la CTR aveva comunque esaminato una questione devoluta dall'appello dell'Agenzia.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
è richiamato per affermare l'irrilevanza catastale della componente impiantistica del parco eolico ai fini della rendita.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
è richiamato quale norma che recepisce la circolare tecnica n. 6/2012 sul criterio di stima catastale mediante costo di ricostruzione deprezzato.
art. 28, comma 2, d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
per la determinazione della rendita, quando non è possibile l'analisi del mercato, si applica il criterio del costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato dell'unità immobiliare.
d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
regolamento per la formazione del catasto urbano, richiamato come base normativa del metodo di stima catastale.
Massime di principio
- Quando il giudice esclude dalla rendita catastale una componente impiantistica non rilevante, deve comunque procedere a rideterminare la rendita sulle residue componenti catastalmente rilevanti e sulle sole voci accessorie ad esse riferibili, non potendo azzerare automaticamente l'intero valore.
- Le voci aggiuntive del costo di produzione o di ricostruzione deprezzato, come oneri finanziari, profitto dell'imprenditore e spese tecniche, vanno commisurate alle sole componenti dell'immobile che restano fiscalmente rilevanti; se una componente è esclusa dalla rendita, non può fungere da base per quelle ulteriori maggiorazioni.
- In cassazione non è consentito, sotto la formale denuncia di violazione di legge, contestare la valutazione tecnica e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, se la censura mira in realtà a ottenere una nuova stima del bene.
- Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado si intendono rinunciate solo se non sono specificamente riproposte in appello; resta però fermo che il giudice di secondo grado può esaminare le questioni effettivamente devolute dai motivi di impugnazione della parte appellante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13674/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13726/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13727/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13728/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13729/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_civile · 22 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13730/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →