Cassazione Civile, Ordinanza n. 13726/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società proprietaria di un parco eolico, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta in Docfa, elevandola a euro 8.150,00 e applicando il metodo del costo di produzione/costo di ricostruzione a nuovo. In primo grado la CTP aveva annullato integralmente l'atto, ritenendo non computabile nella rendita la torre eolica e affermando che la stima dovesse avvenire con criterio diretto. In appello l'Ufficio aveva ottenuto un accoglimento solo parziale: la CTR aveva escluso la torre di sostegno dal calcolo, ma aveva confermato la valorizzazione del suolo, delle fondazioni, degli oneri finanziari, del profitto dell'imprenditore e delle spese tecniche, ritenendo corretta la ricostruzione del costo al valore censuario 1988/1989. La società ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la CTP non aveva azzerato la rendita ma aveva solo escluso la torre, e che quindi le componenti percentuali potevano essere calcolate sulle restanti componenti valorizzabili; (2) violazione delle norme catastali e della disciplina sull'irrilevanza catastale della componente impiantistica, sostenendo che, se la pala/torre eolica è irrilevante ai fini catastali, non può fungere da base di calcolo per oneri finanziari, profitto del costruttore e spese tecniche. L'Agenzia, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deduce a sua volta violazione dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 e ultrapetizione, assumendo che la CTR abbia deciso su questioni non ritualmente riproposte in appello dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione respinge il primo motivo del ricorso principale, dichiarando infondato il rilievo di ultrapetizione, e accoglie il secondo motivo nei limiti in cui denuncia la mancata espunzione delle voci aggiuntive calcolate sulla componente impiantistica esclusa dalla rendita. La Corte afferma che, una volta esclusa la pala/torre eolica dal calcolo, la rendita catastale va ricalcolata sulle sole componenti residue effettivamente rilevanti (suolo, fondazioni e, secondo il caso concreto, le ulteriori parti non impiantistiche), senza applicare a quelle componenti escluse i coefficienti relativi a oneri finanziari, profitto dell'imprenditore e spese tecniche. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è dichiarato assorbito/inammissibile secondo il dispositivo, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti; tuttavia, nel caso concreto, la Corte esclude che vi sia stata ultrapetizione idonea a travolgere la decisione di merito sulla questione della rendita catastale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre errori in procedendo, inclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito tecnico di stima.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il limite al sindacato di legittimità sui vizi motivazionali, non più deducibili come insufficienza della motivazione nei termini antecedenti.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata come disciplina del ricorso per cassazione nel processo tributario, per coordinare i motivi con i vizi denunciabili.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s' intendono rinunciate.
Le questioni non riproposte in appello si intendono rinunciate; la Corte però ritiene nel caso concreto non decisivo il profilo dedotto dall'Agenzia rispetto al motivo d'appello effettivamente proposto.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizione richiamata per sostenere l'irrilevanza catastale delle componenti impiantistiche delle unità immobiliari speciali, con esclusione dal calcolo della rendita.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato quale norma che recepisce il criterio tecnico di stima indicato nella Circolare n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale.
art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Prevede, per la determinazione del valore venale ai fini catastali quando non sia possibile il confronto di mercato, il ricorso al costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo formalmente prospettato come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito tecnico o delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Quando una componente di un immobile è dichiarata catastalmente irrilevante, il relativo valore non può essere recuperato indirettamente attraverso voci accessorie calcolate proprio su quella componente esclusa.
- Nel procedimento di stima catastale con metodo del costo di ricostruzione, le voci aggiuntive come spese tecniche, oneri finanziari e profitto del costruttore vanno riferite solo alle componenti dell'immobile effettivamente computabili ai fini della rendita.
- L'esclusione di una parte dell'immobile dal calcolo della rendita non legittima l'azzeramento automatico della rendita complessiva, se permangono altre componenti catastalmente rilevanti che richiedono una nuova quantificazione.
- L'eccezione di ultrapetizione non sussiste quando il giudice di merito si pronuncia su questioni effettivamente introdotte con l'impugnazione della parte risultata soccombente, anche se vengono esaminati incidentalmente profili difensivi già emersi nel grado precedente.
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