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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13727/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni 2009-2011, relativi a tre unità immobiliari di proprietà dell'ente ecclesiastico. In appello la CTR aveva accolto in parte i ricorsi della contribuente: aveva confermato l'imposizione per un immobile ritenuto utilizzato anche per attività commerciale, ma aveva riconosciuto l'esenzione per un immobile ove era provato lo svolgimento di attività di catechesi e preghiera e per un altro immobile adibito a residenza dei religiosi della comunità. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. d) e i), e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere della prova dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente e che la CTR aveva riconosciuto l'esenzione senza prova specifica dell'effettiva destinazione esclusiva delle unità immobiliari ad attività di religione o di culto, contestando anche la rilevanza della residenza dei religiosi e la categoria catastale ordinaria; (2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame di prove decisive e per mancata considerazione di documentazione che, secondo il ricorrente, dimostrava un uso promiscuo, imprenditoriale e non, delle unità immobiliari, con conseguente insussistenza dei presupposti delle agevolazioni ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente per difetto di ius postulandi, rilevando che l'autorizzazione a proporre il ricorso era stata effettivamente deliberata dall'organo competente dell'ente locale. Nel merito, la Corte ha confermato l'impostazione della CTR: le agevolazioni/esenzioni ICI richiedono una verifica in concreto della destinazione funzionale dell'immobile, non potendo basarsi sulla sola natura soggettiva dell'ente proprietario; inoltre, per l'immobile adibito a residenza dei religiosi, l'esenzione può spettare quando l'uso sia assimilabile alla formazione del clero e dei religiosi, attività ricompresa tra quelle di religione o di culto e non commerciale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché generico: il ricorrente non ha indicato un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma ha soltanto contestato la valutazione delle prove, attività non sindacabile nei termini prospettati in cassazione. Le spese sono state poste a carico del Comune, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. d)

    Le disposizioni agevolative in materia ICI richiedono un accertamento in concreto della destinazione funzionale dell'immobile e della ricorrenza dei presupposti dell'esenzione.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di religione o di culto può comprendere anche immobili adibiti ad abitazione di religiosi quando l'uso sia riconducibile alla formazione del clero e dei religiosi o ad attività ricettive non commerciali.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di riparto; non basta censurare la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non è fondato quando mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È inammissibile la doglianza che miri a rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni ICI per immobili destinati ad attività di religione o di culto, il giudice deve verificare in concreto la destinazione funzionale dell'unità immobiliare; la mera qualificazione soggettiva dell'ente proprietario o la previsione statutaria delle attività non è sufficiente.
  • L'onere di provare i presupposti di fatto dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, il quale deve dimostrare l'effettivo e specifico impiego dell'immobile nelle attività esentate.
  • L'esenzione può spettare anche per immobili adibiti a residenza di religiosi, quando tale uso sia riconducibile alla formazione del clero o a funzioni assimilabili all'attività religiosa o ricettiva non commerciale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito ha ripartito erroneamente l'onere della prova; non basta contestare come il giudice abbia valutato la prova raccolta.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare l'omessa analisi di singoli documenti o di chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In cassazione è inammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di omesso esame, miri in realtà a ottenere un riesame del merito sulle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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