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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13674/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (particolare)

La controversia

La vicenda riguarda un precedente giudizio di legittimità in cui la Corte di cassazione, con ordinanza n. 32760/2024, aveva accolto alcuni motivi del ricorso proposto avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Varese e aveva cassato con rinvio la sentenza del Giudice di Pace di Varese. Dopo la pubblicazione di quell'ordinanza, la parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione di un errore materiale: nel dispositivo era stato omesso di indicare che il giudice del rinvio avrebbe dovuto decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione, circostanza però già espressa in motivazione. La richiesta mirava quindi a conformare il dispositivo alla motivazione, senza introdurre una nuova decisione sulle spese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha rettificato il dispositivo dell'ordinanza n. 32760/2024, specificando che il Giudice di Pace di Varese, in sede di rinvio, dovrà non solo rivalutare il merito del ricorso contro il decreto di espulsione, ma anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è invece ammessa alcuna autonoma pronuncia sulle spese processuali del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, quando vi sia discrepanza tra motivazione e dispositivo o comunque un mero errore formale

  • art. 287 c.p.c.

    disciplina la correzione degli errori materiali e di calcolo; nel relativo procedimento non è ammissibile una decisione autonoma sulle spese

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 391-bis c.p.c. come base procedurale della correzione

Massime di principio

  • L'errore materiale è emendabile quando il dispositivo non rifletta fedelmente il contenuto già desumibile dalla motivazione, purché la correzione non comporti una rivalutazione del merito o una modifica sostanziale della decisione.
  • Nel giudizio di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. il giudice può solo rettificare il testo del provvedimento, ma non può pronunciare una autonoma statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
  • Quando una sentenza o ordinanza di cassazione dispone il rinvio, il giudice di rinvio può essere indicato come competente anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; se tale indicazione è stata omessa per mero errore grafico o materiale, essa può essere integrata mediante correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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