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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32645/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo operato dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente a titolo di contributo di solidarietà. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il prelievo e la Corte d’appello di Torino aveva respinto l’impugnazione della Cassa. In cassazione l’Ente ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della disciplina che regola le casse privatizzate e, in particolare, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della l. n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, nonché degli artt. 3, 23 e 38 Cost., sostenendo che la normativa e il regolamento della Cassa avrebbero consentito l’introduzione del contributo di solidarietà e che la misura sarebbe riconducibile ai poteri regolamentari dell’Ente; con il terzo motivo ha contestato la decorrenza degli interessi sulle somme trattenute, invocando gli artt. 16 l. n. 412/1991, 1224 c.c. e 2033 c.c. La Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati in base all’orientamento consolidato secondo cui le casse privatizzate non possono introdurre, con regolamento, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati, poiché tale prelievo non rientra né nella variazione delle aliquote contributive né nella riparametrazione dei coefficienti di rendimento né in altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; esso costituisce invece una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge. Ha ritenuto infondato anche il motivo sugli interessi, confermando che, per i crediti previdenziali, gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione e maturano dalla data del prelievo fino al pagamento effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo il gravame contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione. Ha inoltre condannato la Cassa alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la definizione è avvenuta in conformità alla proposta non accettata, ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di € 1.500 in favore del resistente e di € 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Cassa ha fondato i motivi sul vizio di violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure si ponevano in contrasto con un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle casse privatizzate, ma entro limiti che non consentono di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    La disposizione regolamentare è stata ritenuta non idonea a introdurre un prelievo sui trattamenti pensionistici già determinati.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Ha natura imperativa e inderogabile dalle casse privatizzate; consente variazioni di aliquote, coefficienti o altri criteri di determinazione della pensione, ma non un contributo di solidarietà su pensioni già in essere.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    La modifica normativa riguarda i criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non legittima l’imposizione di prestazioni patrimoniali ai pensionati estranee a tali criteri.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    La norma di interpretazione non incide sulla questione, perché condiziona la legittimità degli atti alla finalità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, finalità non propria di un contributo straordinario di solidarietà, provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla sostenibilità del sistema, ma non decisivo per legittimare il prelievo in discussione.

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo; la Corte ha però ribadito che una prestazione patrimoniale imposta sui pensionati richiede base legislativa.

  • art. 16 l. n. 412/1991

    Invocato per gli interessi, ma il motivo è stato disatteso.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto sino al pagamento, in coerenza con la natura unitaria del credito previdenziale.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha applicato il principio per cui il credito previdenziale e i suoi accessori sono unitari e gli interessi si calcolano dalla data del prelievo.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la norma ha comportato l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e agli oneri conseguenti.

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con propri atti un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, poiché tale prelievo non integra un criterio di determinazione della pensione ma una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla fonte legislativa.
  • Il potere delle casse di modificare aliquote contributive, coefficienti di rendimento o altri criteri di calcolo della prestazione opera entro un numerus clausus di interventi e nel rispetto del principio del pro rata; non comprende misure che incidano ex post, come trattenute sui trattamenti già in godimento.
  • Le norme sopravvenute invocate a tutela dell’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali vanno lette come riferite agli strumenti di calcolo e di finanziamento della prestazione, non come base per imporre ai pensionati un prelievo straordinario estraneo al sistema di determinazione del trattamento.
  • Per i crediti previdenziali, gli interessi e gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione: decorrono dalla data in cui il diritto matura, coincidente con il prelievo indebito, fino all’effettivo pagamento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando ripropone censure già disattese da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti nuovi idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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