Cassazione Civile, Ordinanza n. 32647/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso a seguito di accertamento ispettivo, con il quale l'INPS aveva ritenuto che una serie di contratti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto fossero in realtà rapporti di lavoro subordinato, con conseguente pretesa contributiva. La società aveva impugnato l'avviso sostenendo la genuinità dei rapporti di collaborazione. In appello la domanda è stata respinta; in cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione/extrapetizione della Corte d'appello, che avrebbe affrontato il tema della subordinazione pur non essendo stato specificamente introdotto dall'INPS; (2) violazione dell'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003, perché i rapporti sarebbero stati erroneamente esclusi dall'ambito del progetto/programmi di lavoro; (3) violazione dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, sostenendosi che l'assenza del progetto non determinerebbe automaticamente la subordinazione; (4) violazione dell'art. 2094 c.c., per errata individuazione degli indici della subordinazione. La società ha inoltre lamentato che la Corte territoriale avesse male interpretato il contenuto dei contratti e dei relativi segmenti di attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riportava il contenuto degli atti processuali da cui desumere il preteso superamento del thema decidendum; in ogni caso, la verifica della natura dei rapporti era già compresa nell'oggetto dell'opposizione all'avviso di addebito. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove documentali, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel regime previgente all. 92/2012, l'assenza di uno specifico progetto, programma o fase di esso comporta l'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione; pertanto, le ulteriori argomentazioni della sentenza di merito sugli indici di subordinazione erano comunque ad abundantiam. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione richiede che il ricorrente indichi e trascriva in modo specifico il contenuto essenziale delle domande ed eccezioni dei precedenti gradi, per dimostrare il travalicamento del thema decidendum; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Nel testo vigente ratione temporis, la collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso, gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato; il progetto non può coincidere con la mera descrizione dell'attività aziendale ordinaria.
Nel regime previgente alla l. 92/2012, l'assenza di uno specifico progetto, programma o fase determina l'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di accertamenti giudiziali sulla effettiva natura del rapporto.
Gli indici di subordinazione rilevano solo quando sia necessario qualificare il rapporto in concreto; nel caso di mancanza del progetto, la conversione discende automaticamente dalla legge, sicché la doglianza che richieda una diversa lettura degli indici integra un tentativo di riesame del merito.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se non viene riportato il contenuto essenziale degli atti processuali necessari a verificare il preteso superamento del chiesto o pronunciato.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'inammissibilità o infondatezza di una sola censura rende inutile l'esame delle altre, per difetto di interesse.
- Nel regime anteriore alla l. 92/2012, l'assenza di uno specifico progetto, programma o fase nelle collaborazioni a progetto determina l'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di accertare in concreto gli indici della subordinazione.
- Il progetto o programma genuino non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale o dell'attività ordinaria del committente, ma deve individuare un'attività produttiva specifica e funzionalmente orientata a un risultato.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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