Cassazione Civile, Ordinanza n. 32469/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a cartella di pagamento emessa per il recupero di contributi riferiti agli anni 1981-1994 e a DM insoluti dell'anno 2008, cartella fondata su un diverso inquadramento dei lavoratori addetti all'officina aziendale nel settore commercio anziché artigiano e collegata a un precedente verbale ispettivo dichiarato illegittimo in altro giudizio, oltre che alla pretesa contributiva verso un dipendente contabile cessato nel 1998. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'ente previdenziale e rigettato l'appello incidentale della società; la società proponeva ricorso per cassazione deducendo: omessa pronuncia sulla decadenza dell'ente per tardiva costituzione e sulle eccezioni difensive ex art. 416 c.p.c.; omessa pronuncia sulla nullità della cartella e erronea applicazione delle norme sulla prescrizione; erronea interpretazione della decisione che aveva dichiarato illegittimo il verbale ispettivo quanto all'inquadramento di un dipendente; errore sulla pretesa relativa ai contributi 2008; violazione di legge nella applicazione del regime sanzionatorio per evasione contributiva anziché per omissione. Prima della decisione la ricorrente depositava rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che il concordato preventivo era stato integralmente eseguito e chiuso, con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta dal legale rappresentante, dal liquidatore giudiziale e dal difensore munito di procura generale, e l'ha qualificata come dichiarazione unilaterale recettizia idonea a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio di legittimità. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la compensazione delle spese, rilevando che la controparte non aveva aderito alla rinuncia e che non vi erano ragioni idonee a giustificare la compensazione, anche considerando il notevole ritardo nel deposito della rinuncia rispetto alla chiusura del concordato. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese della fase di cassazione. È stato anche precisato che l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro delle eccezioni e difese da svolgere tempestivamente nel rito del lavoro/previdenziale; la doglianza verteva sulla sua asserita tardiva costituzione dell'ente e sulla decadenza dalle difese.
La rinuncia al ricorso determina l'effetto estintivo del giudizio di legittimità.
L'estinzione per rinuncia comporta la regolazione delle spese secondo i commi applicabili; la Corte afferma la possibilità di condanna della parte che ha dato causa all'estinzione quando la controparte non aderisca alla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata per la modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dalla parte e dal difensore munito dei necessari poteri, è dichiarazione unilaterale recettizia che fa venir meno l'interesse a coltivare il gravame e conduce all'estinzione del giudizio.
- Quando la controparte non aderisce alla rinuncia, il giudice può condannare la parte rinunciante al pagamento delle spese di lite, salvo specifiche ragioni che giustifichino una diversa regolazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica nel caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
- La rinuncia sopravvenuta rende superflua ogni valutazione sul merito dei motivi di ricorso, poiché il giudizio di legittimità si chiude senza decisione sulle censure.
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