Cassazione Civile, Ordinanza n. 32644/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione ad avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto contributi e sanzioni per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata, in relazione a redditi da lavoro autonomo oltre al reddito da lavoro dipendente. Il professionista aveva ottenuto ragione in primo grado, anche per la ritenuta prescrizione del credito; la Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame dell'INPS, ritenendo che, pur mancando abitualità e prevalenza dell'attività autonoma, l'iscritto dovesse provare di aver versato la contribuzione soggettiva su tutti i redditi posseduti e che il solo versamento del contributo integrativo non bastasse a escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Aveva inoltre escluso la prescrizione, facendo decorrere il termine quinquennale dalla dichiarazione dei redditi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, sostenendo che, essendo iscritto all'albo e soggetto alla cassa di categoria, la potestà impositiva spettasse solo a quest'ultima; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal momento in cui i contributi erano esigibili e non dalla dichiarazione fiscale, con conseguente prescrizione del credito; 3) violazione della norma sul lavoro autonomo occasionale, per asserita mancanza del superamento della soglia di reddito; 4) violazione della norma sulle sanzioni civili, per insussistenza dell'elemento psicologico e/o erronea quantificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, dichiarato inammissibile il terzo e accolto il quarto. Ha confermato il principio per cui gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza e non iscrivibili alla cassa di categoria restano tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS. Ha anche ribadito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; nel caso concreto, poiché il termine per i contributi del 2008 era stato prorogato al 6 luglio 2009, l'atto interruttivo del 1 luglio 2014 era tempestivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un'eccezione in senso stretto non proposta nei gradi di merito. È stato invece accolto il quarto motivo, in applicazione della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024, che esclude per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma l'obbligo di pagamento delle sanzioni civili da omessa iscrizione per gli ingegneri e architetti contemporaneamente iscritti ad altra gestione obbligatoria. La sentenza d'appello è stata quindi cassata solo sul punto delle sanzioni e la causa decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non deve pagare le sanzioni civili per l'anno 2008. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza della decisione costituzionale.
Norme richiamate
art. 2, comma 22, L. n. 335/1995
Disciplinata l'iscrizione alla gestione separata per i soggetti che producono redditi di lavoro autonomo; la Corte ne conferma l'applicazione al caso del professionista iscritto ad altra previdenza obbligatoria.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
La Corte richiama la norma di interpretazione autentica e il consolidato orientamento che, per gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non iscritti alla cassa di categoria, conferma l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
D.M. 24 novembre 1995
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diverso dies a quo della prescrizione; la Corte non ne accoglie la tesi nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per individuare il termine di pagamento dei contributi; la Corte conferma che rileva il termine effettivo di scadenza del versamento.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
La soglia di reddito per il lavoro autonomo occasionale costituisce un fatto impeditivo dell'obbligo contributivo; nel giudizio di legittimità la relativa eccezione è inammissibile se non proposta nei gradi di merito.
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
È la base normativa delle sanzioni civili per omissioni contributive; la Corte, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024, esclude che tali sanzioni siano dovute nel caso concreto per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina censurata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, confermandone però il dispositivo sul punto della prescrizione.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale opera nel giudizio in corso e incide sulla debenza delle sanzioni civili.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997
Consente la modifica dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi mediante D.P.C.M., rilevante per la determinazione della scadenza di pagamento.
D.P.C.M. 4 giugno 2009
Ha prorogato al 6 luglio 2009 il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno 2008, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale data.
Massime di principio
- Gli ingegneri e architetti iscritti a un albo professionale che, pur essendo soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non potendo iscriversi alla cassa di categoria, percepiscano redditi professionali, sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS.
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; eventuali proroghe normative del termine di versamento incidono sul dies a quo.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; l'eccezione fondata su un fatto impeditivo non dedotto in precedenza è inammissibile.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale può comportare l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omissioni contributive pregresse, quando la Corte costituzionale abbia limitato temporalmente l'efficacia della norma censurata.
- Quando la decisione di merito è corretta nel dispositivo ma errata nella motivazione, la Corte di cassazione può rigettare il motivo correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32608/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32615/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32645/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32646/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32647/2024 del 15/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32469/2024 del 14/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →