Cassazione Civile, Ordinanza n. 32608/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall'INPS per contribuzione dovuta alla Gestione commercianti. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo, sulla base della visura camerale prodotta dall'INPS, che la residenza dell'opponente fosse a Roma. La parte ricorrente per cassazione ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 414, 442 e 444 c.p.c., sostenendo che la residenza effettiva fosse a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, come attestato da un certificato di residenza prodotto solo in sede di legittimità; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 416 e 38 c.p.c., assumendo che il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale dell'INPS perché quest'ultimo si era costituito tardivamente.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il certificato di residenza prodotto per la prima volta in cassazione non era utilizzabile, non essendo consentite produzioni documentali nuove nel giudizio di legittimità, neppure nel regolamento di competenza; pertanto il Tribunale aveva correttamente fatto riferimento all'unico documento disponibile nel merito, che indicava la residenza a Roma. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la competenza territoriale nelle cause di previdenza e assistenza obbligatoria è inderogabile e il relativo difetto è rilevabile d'ufficio; di conseguenza, la tardiva costituzione dell'INPS non impediva al giudice di rilevare l'incompetenza. La censura relativa alla mancata rimessione della questione alle parti per il contraddittorio è stata considerata non scrutinabile perché non formulata come motivo di nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma solo come violazione di legge.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla competenza territoriale, ma non ritenuto violato dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne ha tratto una diversa regola rispetto alla disciplina della competenza.
Individua la competenza territoriale inderogabile nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
La decadenza riguarda le sole eccezioni non rilevabili d'ufficio; non si applica all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile.
Il difetto di competenza territoriale inderogabile può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
È richiamato come base del carattere inderogabile della competenza territoriale nelle controversie previdenziali.
Il ricorso ha dedotto solo violazione di legge su questo parametro, senza censurare la nullità processuale.
Sarebbe stato il corretto parametro per denunciare la nullità della sentenza per mancato contraddittorio sulla questione di competenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammesse produzioni documentali nuove non introdotte nel merito; il divieto opera anche nel procedimento per regolamento di competenza.
- Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la competenza territoriale è inderogabile e il relativo difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla tempestività dell'eccezione di parte.
- La tardiva costituzione della parte resistente non impedisce il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile.
- La doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio sulla questione di competenza deve essere veicolata come motivo di nullità della sentenza e non soltanto come violazione di legge.
Come è indicizzato
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