Cassazione Civile, Ordinanza n. 32646/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un assicurato aveva chiesto il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione professionale all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva accolto l'eccezione di prescrizione dell'INPS ritenendo che il termine decennale decorresse automaticamente dalla data del pensionamento, perché da quel momento sarebbe cessata l'esposizione e si sarebbe dovuta presumere la conoscenza dell'esposizione qualificata. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato tale decisione con quattro motivi: (1) errata applicazione delle norme sulle presunzioni (artt. 2727-2729 c.c.); (2) motivazione mancante o apparente per mancata spiegazione del fondamento della presunta conoscenza al momento del pensionamento; (3) violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 47, comma 6-bis, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, per avere individuato come dies a quo la data di pensionamento; (4) violazione dell'art. 2935 c.c., perché la prescrizione dovrebbe decorrere solo da quando il diritto può essere fatto valere, dunque dal momento della conoscenza o conoscibilità dell'esposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente fatto coincidere il dies a quo della prescrizione con il pensionamento, senza accertare in concreto quando il lavoratore avesse avuto o potesse avere conoscenza dell'esposizione qualificata all'amianto. Tale impostazione è stata giudicata contrastante con il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 è soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia. È stata inoltre ravvisata una motivazione solo apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
“diritto alla rivalutazione contributiva”
Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto è soggetto a prescrizione decennale, che decorre dalla conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia durante le lavorazioni.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei benefici amianto ciò richiede un accertamento concreto della conoscenza o conoscibilità dell'esposizione, non la mera cessazione del rapporto o il pensionamento.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni non possono essere utilizzate in modo automatico per desumere la conoscenza dell'esposizione dal solo fatto del pensionamento.
art. 2729 c.c.
La presunzione sulla consapevolezza dell'esposizione deve essere sorretta da fatti concreti e specificamente accertati.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; non è sufficiente un'affermazione generale e astratta.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi e ne recepisce la motivazione per relationem.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione e delle presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 380 bis 1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento camerale previsto dalla norma.
art. 47, comma 6-bis, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La norma è richiamata dal ricorrente come parametro violato, ma la Corte decide il motivo valorizzando il principio di decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. in relazione alla conoscenza dell'esposizione.
Massime di principio
- Il diritto ai benefici contributivi per esposizione all'amianto si prescrive in dieci anni, ma il termine decorre solo dal momento in cui l'interessato abbia avuto, o possa ragionevolmente avere, conoscenza dell'esposizione oltre soglia.
- La mera cessazione del rapporto di lavoro o il pensionamento non sono, di per sé soli, elementi sufficienti a far decorrere la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto, con motivazione specifica, il momento in cui il lavoratore ha acquisito o avrebbe potuto acquisire consapevolezza dell'esposizione qualificata; non è consentito un automatismo presuntivo.
- Una motivazione che faccia coincidere in via generale il dies a quo della prescrizione con il pensionamento, senza analisi del caso concreto, è apparente e integra errore di diritto sulla decorrenza della prescrizione.
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