Cassazione Civile, Ordinanza n. 34830/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008. Per il 2007 aveva proceduto con accertamento induttivo puro, ritenendo inattendibile la contabilità e rideterminando il reddito dichiarato con irrogazione di sanzioni. Per il 2008 aveva contestato l'omessa registrazione di fatture di acquisto, accertando un maggior reddito d'impresa e sanzioni, nonché negando la detrazione dell'IVA sugli acquisti. I ricorsi del contribuente erano stati in primo grado accolti solo in parte, riconoscendo forfettariamente costi nella misura del 10% dei maggiori ricavi, ma in appello la decisione era stata riformata con accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva, sostenendo che anche sui maggiori redditi accertati dovevano essere riconosciuti costi occulti di gestione, almeno in via forfettaria; con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina IVA e dell'accertamento, sostenendo che l'omessa annotazione delle fatture passive era solo un inadempimento formale e non poteva escludere il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha distinto tra i due anni d'imposta: per il 2008, accertamento analitico-induttivo su contabilità complessivamente attendibile, nel quale i costi non contabilizzati possono essere dedotti solo se provati dal contribuente con elementi certi e precisi, senza riconoscimento forfettario; per il 2007, accertamento induttivo puro, nel quale l'Ufficio deve determinare anche i costi in via induttiva o forfettaria, ma nel caso concreto l'amministrazione aveva già riconosciuto i costi di gestione e quelli risultanti dalle fatture non registrate, sicché il contribuente avrebbe dovuto provare l'esistenza di ulteriori costi. Ha inoltre escluso che spettasse la detrazione IVA, osservando che la violazione formale non conserva il diritto se la detrazione non è stata esercitata nel termine e se le fatture non risultavano nella disponibilità del contribuente, essendo state individuate grazie alle dichiarazioni dei fornitori e risultando funzionali all'occultamento di maggiori ricavi. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva e dell'asserita necessità di riconoscere costi anche sui maggiori redditi accertati.
Per l'accertamento analitico o analitico-presuntivo, i costi non presenti nel conto economico sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi, con onere probatorio a carico del contribuente.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Norma richiamata per l'accertamento induttivo puro, nel quale l'Ufficio deve determinare induttivamente non solo i ricavi ma anche i corrispondenti costi.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA è subordinata al rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto e alla prova dei relativi presupposti sostanziali.
artt. 19bis, 19bis1, 19bis2, 19bis3 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della detrazione IVA, ma ritenuti non idonei a superare il difetto di prova e di tempestivo esercizio del diritto.
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo relativo all'IVA in relazione agli obblighi di registrazione delle fatture.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato anche dal ricorrente per contestare la legittimità dell'accertamento induttivo e per differenziare i presupposti della ripresa a tassazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico o analitico-induttivo, la deduzione di costi non contabilizzati richiede la prova, da parte del contribuente, di elementi certi e precisi: non è consentito il riconoscimento forfettario di ulteriori costi non dimostrati.
- Nell'accertamento induttivo puro, l'Ufficio deve ricostruire anche i costi di produzione, potendo farlo anche in via percentuale o forfettaria; tuttavia, se l'Amministrazione ha già riconosciuto costi coerenti con il maggior volume d'affari accertato, il contribuente che chieda ulteriori deduzioni deve provare specificamente gli ulteriori costi sostenuti.
- La distinzione tra accertamento induttivo puro e accertamento analitico-induttivo incide direttamente sul riparto dell'onere della prova in tema di costi deducibili.
- La violazione di obblighi formali in materia IVA non basta di per sé a conservare la detrazione se il contribuente non dimostra di aver esercitato il diritto nei termini di legge e se non risulta la disponibilità della documentazione giustificativa.
- Il diritto alla detrazione IVA richiede il concorso dei presupposti sostanziali e del rispetto dei termini decadenziali; in mancanza, la sola esistenza delle fatture o la loro successiva emersione non è sufficiente.
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