Cassazione Civile, Ordinanza n. 15698/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un estratto di ruolo e della sottostante cartella di pagamento che la società assumeva non notificata. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo; la CTR, in parziale riforma, aveva rigettato il ricorso avverso l'estratto di ruolo per difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, confermando per il resto. In cassazione la contribuente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 d.lgs. 546/1992 e 39 d.lgs. 112/1999, per avere la CTR errato nel ritenere che nessuna cartella fosse stata emessa e nel negare la legittimazione passiva dell'agente, nonostante il contenuto dell'estratto di ruolo indicasse dati della cartella e del ruolo; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1972 e 39 d.lgs. 112/1999, per non avere dichiarato la nullità dell'atto presupposto per mancata prova della sua esistenza, con conseguente nullità derivata della cartella; 3) violazione degli artt. 12 e 18 d.lgs. 546/1992 e 77, 83 e 112 c.p.c., per la ritenuta regolarità della rappresentanza processuale dell'agente della riscossione e l'ammissibilità delle sue difese e produzioni. Successivamente la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata (rottamazione-quater). La Corte, tuttavia, ha ritenuto necessario verificare prima l'originaria sussistenza dell'interesse ad agire e ha applicato lo jus superveniens sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'estratto di ruolo non fosse autonomamente impugnabile e che nel caso concreto non risultasse allegata alcuna delle ipotesi eccezionali che consentono l'azione diretta contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso originario, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per originaria carenza di interesse. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
comma 1, lett. a) e d), comma 3
Gli atti impugnabili nel processo tributario non comprendono l'estratto di ruolo in sé; l'impugnazione deve investire l'atto impositivo o riscossivo effettivamente lesivo.
Richiamato in relazione ai profili della riscossione e alla legittimazione dell'agente, ma la Corte ha ritenuto assorbente la questione dell'interesse ad agire e dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Invocato sulla prova dell'atto presupposto; la Corte non ha accolto la prospettazione perché ha escluso l'ammissibilità dell'azione nei confronti del mero estratto di ruolo.
Richiamato nel motivo sul preteso difetto di prova della notificazione o esistenza dell'atto presupposto.
Richiamato dalla ricorrente sui profili di notificazione degli atti presupposti.
L'estratto di ruolo non è impugnabile; ruolo e cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo in casi eccezionali tassativamente indicati dal legislatore.
Ha introdotto, in sede di conversione, il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, norma applicabile ai processi pendenti.
Legge di conversione che ha recepito la modifica normativa sull'estratto di ruolo.
Richiamato per il principio iura novit curia e per il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti.
Richiamato quale limite al potere del giudice: non può porre a base della decisione fatti non specificamente allegati o contestati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale indicata quale parametro del terzo motivo per nullità della sentenza/procedimento.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio tale da consentire l'impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come ulteriore ipotesi eccezionale che può fondare l'interesse all'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato nell'elenco delle ipotesi eccezionali di pregiudizio connesso all'iscrizione a ruolo.
art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
Richiamato solo perché la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata e chiesto l'estinzione; la Corte ha però deciso sulla preliminare carenza di interesse originaria.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico che riepiloga gli elementi della cartella e del ruolo, ma non costituisce di per sé un atto impositivo autonomamente impugnabile.
- Nel processo tributario, l'impugnazione deve essere proposta contro l'atto effettivamente lesivo; l'estratto di ruolo può essere contestato solo in quanto veicolo di contestazione dell'atto impositivo o riscossivo sottostante, se questo sia impugnabile nei limiti di legge.
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, si applica ai giudizi pendenti e specifica in senso restrittivo l'interesse ad agire contro ruoli e cartelle non notificate o invalidamente notificate.
- L'azione diretta contro ruolo e cartella non notificata è ammissibile soltanto se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma; in difetto di tale allegazione l'impugnazione è inammissibile per carenza originaria di interesse.
- Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti secondo iura novit curia, ma non può fondare la decisione su fatti non puntualmente allegati o contestati dalle parti.
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