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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16942/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2010, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deduzione di una quota di canoni di locazione corrisposti a una società locatrice, ritenendola costo indeducibile per difetto di inerenza. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto nel merito, mentre era stata respinta l'eccezione di nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In appello entrambe le parti erano rimaste soccombenti. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto deducibile il costo senza valutare correttamente l'inerenza rispetto all'attività della contribuente e la possibile antieconomicità dell'operazione. La contribuente, con ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto la violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 e di altre norme, assumendo che l'accertamento avrebbe richiesto il rispetto del termine dilatorio e del contraddittorio preventivo anche per tributi armonizzati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata sul punto relativo alla deducibilità/inerenza del costo e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo infondate le doglianze sul contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha ribadito che l'inerenza va valutata in relazione all'attività d'impresa del contribuente e che la manifesta e macroscopica antieconomicità può costituire indice della non inerenza, con onere del contribuente di provare l'effettività e la coerenza economica del costo. Quanto al contraddittorio, ha escluso l'applicazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 ai controlli a tavolino svolti presso l'Ufficio; per l'IVA ha ritenuto comunque integrato un contraddittorio effettivo tramite invito all'esibizione documentale e verbali di consegna.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    L'inerenza del costo deve essere valutata in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa del contribuente; ai fini della deducibilità rilevano l'effettività del costo e, ove contestata, la sua coerenza economica.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili grava sul contribuente quando l'Amministrazione ne contesta la deducibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo non si applicano ai controlli a tavolino svolti presso l'Ufficio; la disciplina opera per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.

  • art. 10, l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla contribuente a sostegno delle garanzie del contribuente nel procedimento di accertamento.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla contribuente in relazione alle garanzie del giusto procedimento e del contraddittorio.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato dalla contribuente quale parametro di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali e sovranazionali.

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla contribuente nel motivo sul contraddittorio preventivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Ai fini delle imposte sui redditi, l'inerenza del costo è un giudizio qualitativo sulla riferibilità del costo all'attività d'impresa; la sua verifica non dipende dalla sola effettività del pagamento né dall'assenza di danno erariale.
  • La manifesta e macroscopica antieconomicità di un'operazione può assumere valore indiziario della non inerenza del costo o della non verità dell'operazione, ma non si sostituisce al giudizio di inerenza; se tale indice emerge, spetta al contribuente dimostrare l'effettività e la coerenza economica della spesa.
  • In tema di imposte sui redditi e IVA, il contribuente che deduce o detrae un costo deve provare l'esistenza della spesa, la sua inerenza e, se contestata, la sua coerenza economica, non essendo sufficiente la mera contabilizzazione.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente e non ai controlli a tavolino effettuati dall'Amministrazione presso i propri uffici.
  • Nei controlli a tavolino, per i tributi armonizzati è richiesto un contraddittorio endoprocedimentale effettivo; esso può realizzarsi anche tramite inviti a esibire documenti e verbali di consegna, purché vi sia un reale confronto procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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