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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26127/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento e da un atto di contestazione relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni d'imposta 2009 e 2010, emessi nei confronti di una persona fisica ritenuta partecipe di un articolato sistema fraudolento, indicato come amministratore di fatto di una società considerata cartiera e strumentale all'evasione. Secondo l'Ufficio, il soggetto avrebbe fornito assistenza fiscale, contabile e nella gestione del personale, collaborando alla creazione di costi fittizi e alla predisposizione di contabilità e bilanci utili alle frodi. Il contribuente ha contestato di avere alcun ruolo gestorio, sostenendo di aver prestato solo consulenza e di essere estraneo agli atti, oltre a dedurre difetto di motivazione, insussistenza della prova, inapplicabilità del raddoppio dei termini per l'IRAP e illegittimità delle sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo dimostrata la qualità di amministratore di fatto e la partecipazione alla frode. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente o inesistente della sentenza regionale nella parte in cui aveva ritenuto provata la sua responsabilità; 2) violazione della disciplina sanzionatoria, sostenendo che le sanzioni per violazioni societarie dovessero gravare solo sulla persona giuridica; 3) decadenza dell'Ufficio con riferimento alle sanzioni IRAP per erronea applicazione del raddoppio dei termini.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse motivato in modo sufficiente e percepibile il proprio convincimento sulla base di plurimi elementi indiziari, senza che le censure mirassero realmente a denunciare un vizio processuale ma piuttosto a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha inoltre affermato che, nel caso accertato dalla CTR, la disciplina che limita le sanzioni alla persona giuridica non impedisce di colpire il soggetto che sia stato ritenuto esclusivo beneficiario e organizzatore della frode, qualificato come amministratore di fatto. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riguardo all'IRAP, non essendo imposta assistita da sanzioni penali; pertanto la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    è richiamato come parametro per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia motivazione apparente o inesistente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è indicato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo quando la motivazione sia meramente apparente o mancante in senso sostanziale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene soddisfatto l'onere motivazionale dalla CTR.

  • art. 62 D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel ricorso in relazione ai limiti del giudizio di cassazione in materia tributaria.

  • art. 7 D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003

    le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono a carico della persona giuridica; tuttavia la Corte richiama il limite del caso in cui la persona fisica sia l'esclusivo beneficiario della frode e la società sia una mera fictio.

  • art. 9 D.Lgs. 472/1997

    non può derogare all'art. 7 D.L. 269/2003 nei rapporti relativi a società con personalità giuridica, salvo compatibilità; la Corte ne esclude l'utilizzo per sottrarre a sanzione il soggetto ritenuto amministratore di fatto e ideatore della frode.

  • art. 37 D.L. 223/2006

    richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973

    richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini; la Corte esclude l'applicabilità della disciplina all'IRAP.

  • artt. 24 e 25 D.Lgs. 446/1997

    richiamati in relazione alla contestazione delle sanzioni IRAP; la Corte afferma che per l'IRAP non opera il raddoppio dei termini.

  • art. 20 D.Lgs. 472/1997

    citato dalla CTR in tema di sanzioni; la Cassazione censura il richiamo nella parte in cui viene esteso impropriamente al raddoppio dei termini per IRAP.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; se il giudice di merito indica gli elementi di fatto e la catena logica seguita, il vizio di motivazione non sussiste, anche se la parte mira in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In materia di sanzioni tributarie relative a società di capitali, la regola dell'imputazione alla persona giuridica non impedisce di sanzionare il soggetto fisico che, secondo l'accertamento di merito, sia stato il reale gestore e l'esclusivo beneficiario della frode, con società meramente fittizia usata come schermo.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile all'IRAP, poiché tale tributo non rientra tra quelli per i quali rileva la disciplina correlata alla commissione di reati tributari.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la deduzione del vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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