Cassazione Civile, Ordinanza n. 01853/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore pubblico)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente di un ente soppresso, transitata nei ruoli di un ministero in forza della disciplina speciale di successione prevista dal d.l. n. 78/2010. Il giudice di merito aveva riconosciuto, oltre all'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, l'inclusione nell'assegno personale riassorbibile di varie voci: una quota del premio di produttività, i versamenti al fondo di previdenza complementare, il premio annuale legato a un sistema assicurativo e il controvalore di polizze assicurative. Il ministero ricorreva deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che non fosse applicabile la disciplina generale della successione nei rapporti di lavoro pubblici e che la tutela si limitasse alla conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio avente carattere fisso e continuativo; contestava inoltre la natura retributiva delle polizze assicurative. La lavoratrice proponeva ricorso incidentale censurando, da un lato, l'esclusione di alcune voci dall'assegno personale e, dall'altro, l'omesso esame della circostanza che tali emolumenti fossero erogati con continuità dal precedente datore di lavoro. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale: ha affermato che il fenomeno successorio è disciplinato in via speciale dall'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010 e non dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001; ha precisato che la conservazione riguarda solo il trattamento fondamentale e accessorio in senso tecnico, e che l'anzianità pregressa non dà diritto, di per sé, a ricostruzioni di carriera o a miglioramenti economici se non nella misura in cui incida su emolumenti già entrati nel patrimonio del lavoratore. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e della contrattazione aziendale, non deducibile nei termini prospettati in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del ministero nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e ha ribadito che, nel trasferimento conseguente alla soppressione dell'ente, opera la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, con conservazione del solo trattamento retributivo fondamentale e accessorio avente i requisiti richiesti; l'anzianità pregressa non può essere invocata come autonoma fonte di miglioramenti di carriera o economici. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, contestavano in realtà l'interpretazione della contrattazione aziendale e la valutazione del materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
norma speciale che disciplina il trasferimento dei dipendenti dell'ente soppresso ai ruoli ministeriali e garantisce la conservazione del solo trattamento retributivo fondamentale e accessorio, nei limiti della sua natura e consistenza; non consente l'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001
art. 31 del d.lgs. n. 165/2001
non applicabile al fenomeno successorio considerato, poiché cede il passo alla disciplina speciale dettata dall'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010
richiamato in combinato disposto, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale del trasferimento del rapporto; l'anzianità non opera come diritto autonomo verso il nuovo datore
richiamato per la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
il vizio di violazione di legge richiede specifica indicazione delle norme violate e delle ragioni del contrasto con la decisione impugnata
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'insufficienza della motivazione
il vizio motivazionale rilevante in cassazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile
la censura sulla contrattazione collettiva/aziendale è ammissibile solo se il ricorrente indica i canoni ermeneutici asseritamente violati e le ragioni della violazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando un rapporto di lavoro pubblico è oggetto di successione per soppressione dell'ente di provenienza, la disciplina speciale prevista dalla legge può prevalere sulla disciplina generale del trasferimento del rapporto, limitando la tutela alla conservazione del trattamento economico espressamente garantito.
- La conservazione del trattamento economico non si estende automaticamente a tutte le voci percepite in precedenza: occorre verificare se ciascuna voce abbia natura retributiva e rientri nel trattamento fondamentale o accessorio in senso tecnico, secondo la disciplina applicabile.
- L'anzianità maturata presso il precedente datore non costituisce, di per sé, un diritto autonomamente azionabile contro il nuovo datore; essa rileva solo se e nella misura in cui sia collegata a benefici economici già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data del trasferimento.
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge richiede censure specifiche e argomentate; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o della contrattazione aziendale.
- La contrattazione aziendale o integrativa non può essere censurata in cassazione come violazione diretta di norme di diritto se il motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o dell'interpretazione del testo negoziale, senza indicare i canoni ermeneutici violati.
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