Cassazione Civile, Ordinanza n. 01795/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato la modifica del dispositivo dell'ordinanza n. 2593/2018 mediante eliminazione integrale della frase che dava atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza e la comunicazione del provvedimento ad entrambe le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza di Cassazione n. 2593/2018. In quella precedente ordinanza la Corte aveva accolto il ricorso della società ricorrente, cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito rigettando le domande originarie. Nel dispositivo, tuttavia, era stata inserita anche la formula standard relativa all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La società ha chiesto la correzione perché tale statuizione era incongruente con l'esito effettivo del giudizio di legittimità: essendo il ricorso integralmente accolto, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo, previsto solo per ipotesi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La Corte ha quindi verificato che si trattava di un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., trattandosi di statuizione accessoria e vincolata, priva di valutazioni discrezionali.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile...
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo quando l'impugnazione è respinta integralmente oppure dichiarata inammissibile o improcedibile; non si applica quando l'impugnazione è integralmente accolta.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
La statuizione accessoria sul contributo unificato, essendo vincolata e frutto di un mero errore materiale, è correggibile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato opera solo nei casi tassativamente indicati dalla legge: rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando nel dispositivo venga inserita una statuizione sul contributo unificato in contrasto con l'effettivo esito del giudizio, la correzione è ammissibile se l'errore è meramente materiale e la statuizione è accessoria e vincolata.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere utilizzato anche per eliminare dal dispositivo formule di stile inserite per errore, purché non sia necessaria alcuna rivalutazione del merito o della decisione.
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