Cassazione Civile, Ordinanza n. 01803/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a una dipendente a seguito della chiusura/riorganizzazione di una sede aziendale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e condannando la società al risarcimento parametrato alle retribuzioni perdute; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della decisione per aver confermato una condanna generica al risarcimento senza una specifica domanda di condanna limitata all'an, oltre a criticare la scissione tra an e quantum; 2) e 3) violazione di norme processuali per asserita carenza di interesse ad agire e indeterminatezza del ricorso introduttivo, originariamente cumulativo per numerosi lavoratori della stessa sede, poi separato in cause individuali; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'omesso approfondimento istruttorio sulle posizioni dei singoli lavoratori; 5) violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi per avere la Corte ritenuto necessaria la comparazione anche con dipendenti di altre sedi, nonostante la distanza geografica e l'autonomia organizzativa delle unità produttive; 6) erronea applicazione della tutela reintegratoria, sostenendo che la violazione sarebbe stata solo formale (chiarezza insufficiente della comunicazione) e non sostanziale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, richiamando la propria giurisprudenza sulla necessità di considerare il complesso aziendale, sull'onere datoriale di giustificare l'eventuale delimitazione territoriale della platea dei licenziabili e sulla distinzione tra violazione procedurale e violazione sostanziale dei criteri di scelta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la legittimità della decisione di merito che aveva qualificato il licenziamento come illegittimo per violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo: la delimitazione della platea ai soli dipendenti della sede soppressa era stata motivata in modo standardizzato e non specifico, senza adeguata dimostrazione delle ragioni tecnico-produttive e senza considerare la fungibilità delle professionalità presenti nelle altre sedi. È stata quindi confermata la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. 300/1970. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato per la censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la novità utile della doglianza e ha ritenuto che la domanda fosse correttamente interpretata come condanna generica.
art. 100 c.p.c.
Invocato per contestare l'interesse ad agire dei lavoratori; la Corte ha escluso che vi fosse una carenza dedotta in modo ammissibile e ha ritenuto sufficiente l'allegazione dei presupposti del diritto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla pretesa pronuncia ultra/extra petita e alla dedotta mancata corrispondenza tra domanda e decisione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia interpretato correttamente la domanda come richiesta di condanna generica.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta esistente e intellegibile, sicché non ricorreva il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione.
art. 278 c.p.c.
Censurato per la condanna generica al risarcimento; la Corte ha ritenuto ammissibile e corretta la qualificazione della domanda come limitata all'an.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Citato solo per il rito camerale di trattazione in Cassazione.
art. 4, comma 3, l. n. 223/1991
La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento deve indicare in modo specifico le ragioni dell'esubero e quelle della delimitazione territoriale della platea, per consentire il controllo sindacale e giudiziale.
art. 4, comma 9, l. n. 223/1991
La mera incompletezza formale della comunicazione integra una violazione procedurale, distinta dalla violazione sostanziale dei criteri di scelta.
art. 5, comma 1, l. n. 223/1991
La scelta dei lavoratori deve avvenire con riferimento al complesso aziendale; la delimitazione a una sola sede è consentita solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente provate.
art. 5, comma 3, l. n. 223/1991
Distinzione tra violazione delle procedure e violazione dei criteri di scelta: nel secondo caso si applica la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav.
art. 3 l. n. 604/1966
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sul giustificato motivo oggettivo, ma la controversia è stata decisa applicando la disciplina speciale dei licenziamenti collettivi.
art. 18, comma 4, l. n. 300/1970
Applicato perché la violazione riscontrata è stata qualificata come sostanziale, incidente sui criteri di scelta del licenziamento collettivo, con conseguente tutela reintegratoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la regola generale è che la comparazione dei lavoratori avvenga con riferimento al complesso aziendale; la delimitazione della platea a una sola unità produttiva o sede è eccezionale e richiede specifiche e oggettive esigenze tecnico-produttive, che devono essere indicate nella comunicazione di avvio della procedura e provate dal datore di lavoro.
- La dislocazione geografica delle sedi e il possibile aggravio di costi per eventuali trasferimenti non bastano, di per sé, a escludere la comparazione con i lavoratori di altre unità produttive dotati di professionalità fungibile.
- La comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 deve essere concretamente e specificamente motivata: formule standardizzate o generiche non consentono di giustificare la limitazione della platea dei licenziabili.
- La mera incompletezza formale della comunicazione o la violazione procedurale si distinguono dalla violazione sostanziale dei criteri di scelta: solo quest'ultima conduce alla tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav.
- In cassazione, la censura di nullità per indeterminatezza della domanda o per difetto di motivazione richiede una critica specifica dell'atto e della ratio decidendi; se la domanda originaria è stata proposta in termini generici, il giudice può correttamente interpretarla come domanda di condanna generica all'an del risarcimento.
- L'eventuale frazionamento o separazione di domande o posizioni individuali non determina di per sé carenza di interesse ad agire, se il ricorso introduttivo consente comunque di ricostruire i presupposti del diritto azionato e i profili professionali rilevanti.
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