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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01793/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario regionale, i quali chiedevano il pagamento di un corrispettivo/incentivo collegato all’adesione e all’utilizzo del sistema informativo socio-sanitario (SISS) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. I ricorrenti sostenevano che, in base agli accordi collettivi nazionali e regionali intervenuti dal 2003 in poi, nonché alla disciplina regionale lombarda e alla delibera di giunta richiamata, il compenso dovesse essere ancora loro riconosciuto anche dopo l’entrata in vigore della normativa regionale del 2007 e del D.M. 14 luglio 2010. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponevano ricorso per cassazione articolato in nove motivi: i primi quattro denunciavano violazioni di norme contrattuali e di legge, oltre a omesso esame di fatti decisivi e vizi nell’interpretazione degli accordi collettivi; il quinto censurava la valutazione delle prove documentali, la presunzione del raggiungimento della soglia SISS e l’onere della prova; gli ultimi quattro contestavano la determinazione del valore della causa e, conseguentemente, la liquidazione delle spese, oltre al mancato svolgimento di attività istruttoria in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le doglianze relative all’omesso esame di fatti decisivi, alla valutazione delle prove e alla determinazione del valore della causa; ha ritenuto infondata la censura di violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva e normativa, osservando che la disciplina sopravvenuta del D.M. 14 luglio 2010 e dell’assetto contrattuale nazionale escludeva la persistente spettanza delle somme richieste per il periodo in contestazione e che, comunque, i ricorrenti non avevano dimostrato il raggiungimento delle percentuali richieste né indicato un chiaro fondamento pattizio della pretesa. La Corte ha inoltre confermato la correttezza della liquidazione delle spese, anche in ragione della pluralità di parti e della disciplina sul compenso professionale. Ai ricorrenti è stato posto a carico il pagamento delle spese del giudizio di cassazione e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    Indica il quadro normativo di riferimento degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN.

  • art. 59 bis ACN 29 luglio 2009

    Richiamato dai ricorrenti come fonte contrattuale da interpretare; la Corte ne esclude una lettura che conservi il diritto al compenso nel periodo controverso.

  • art. 59 ter ACN 29 luglio 2009

    È valorizzato dalla Corte come disposizione che introduce un regime sanzionatorio per gli inadempimenti connessi all’avvio a regime del progetto Tessera Sanitaria/ricetta elettronica.

  • legge Regione Lombardia n. 18 del 2007

    Non contiene, secondo la Corte, previsioni idonee a fondare il pagamento preteso dai ricorrenti.

  • D.M. 14 luglio 2010

    Ha previsto l’avvio a regime del sistema informativo regionale dal 1° ottobre 2010 e un regime sanzionatorio, rendendo incompatibile la precedente disciplina incentivante invocata dai ricorrenti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione degli accordi, ma la Corte ritiene corretta la ricostruzione complessiva operata dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione sistematica degli accordi collettivi e regionali.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione secondo buona fede degli accordi.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia vincolante degli accordi interpretati.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude una violazione della norma perché il giudice di merito ha negato sia l’esistenza del diritto sia la prova dei relativi presupposti.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso al ragionamento presuntivo è rimesso al giudice di merito, con valutazione insindacabile se congruamente motivata.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dal giudice di merito con apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non tali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Analogo principio: non è censurabile in cassazione la mera diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 10 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il valore della causa si determina dalla domanda; nelle cause con pluralità di parti e titoli autonomi non opera il cumulo previsto per altre ipotesi.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato per qualificare il giudizio come ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra più attori contro lo stesso convenuto.

  • art. 104 c.p.c.

    La Corte precisa che il secondo comma dell’art. 10 c.p.c. è richiamato per il cumulo oggettivo, non per il litisconsorzio facoltativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non applicato in senso favorevole alle loro pretese.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in ricorso tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso vizio motivazionale, non ravvisato dalla Corte.

  • art. 9, comma 11, L. n. 488/1999

    Citato dai ricorrenti per il valore della causa e per le spese, ma senza incidenza decisiva sul risultato.

  • d.m. n. 55 del 2014, artt. 2, 4 e 5

    Usato per la liquidazione del compenso del difensore; la Corte richiama in particolare l’art. 4, comma 2, sul compenso in caso di assistenza a più soggetti con la stessa posizione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 2-nonies d.l. n. 81/2004 conv. in L. n. 138/2004

    La Corte richiama il principio per cui la contrattazione decentrata non può derogare in senso contrastante alla disciplina nazionale prevista per i medici convenzionati.

  • art. 4, comma 9, L. n. 412/1991

    Richiamato, attraverso il rinvio operato dall’art. 2-nonies, quale base del sistema di contrattazione nei rapporti dei medici convenzionati.

Massime di principio

  • Nella disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale convenzionati, la contrattazione decentrata regionale o aziendale non può validamente mantenere o introdurre compensi incompatibili con la disciplina nazionale sopravvenuta o con il relativo assetto contrattuale di riferimento.
  • Quando la normativa sopravvenuta prevede l’avvio a regime di un sistema informativo/telematico e collega a esso specifici obblighi e sanzioni, non è consentita un’interpretazione degli accordi pregressi che produca un regime incoerente, tale da cumulare incentivi economici e sanzioni per il medesimo comportamento.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione nei limiti ordinari, se la decisione di merito è sostanzialmente coincidente nei due gradi.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice di merito utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia; non basta contestare la diversa ponderazione del materiale istruttorio.
  • L’uso delle presunzioni semplici è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, non la mera possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia realmente invertito o alterato il riparto dell’onere della prova; non lo è quando la decisione si fonda sulla ritenuta mancanza del diritto sostanziale e dell’allegazione/prova dei suoi presupposti.
  • Nel litisconsorzio facoltativo con domande proposte da più attori contro lo stesso convenuto su titoli autonomi, il valore della causa va determinato autonomamente per ciascuna domanda, senza cumulo automatico ai fini della competenza o di altre conseguenze processuali connesse al valore.
  • La liquidazione delle spese deve tenere conto della pluralità delle parti e può essere maggiorata secondo i criteri tariffari applicabili quando il difensore assista più soggetti con la stessa posizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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