Cassazione Civile, Ordinanza n. 01801/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro promosso da un ex dipendente per questioni insorte dopo la cessazione del rapporto. La società convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che la sede aziendale fosse a Zagarolo, nel circondario del Tribunale di Tivoli, e che il parcheggio/area di via Lunghezzina, indicato come dipendenza, fosse cessato da tempo, con successivo trasferimento in altra area nel medesimo Comune di Roma. Secondo la ricorrente, essendo la domanda proposta oltre sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento della dipendenza, la competenza non avrebbe potuto permanere in Roma ai sensi dell'art. 413, comma 3, c.p.c.; il tribunale avrebbe inoltre confuso il concetto di sede con quello di dipendenza aziendale. Con il secondo motivo la società ha contestato, più in radice, la qualificazione del parcheggio di via Lunghezzina come dipendenza aziendale idonea a radicare la competenza del giudice del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza. Ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Roma, rilevando che non vi era stata alcuna confusione tra sede e dipendenza aziendale, essendo pacifico che la sede fosse altrove e che la questione riguardasse solo la dipendenza costituita dall'area di parcheggio degli autobus. La Corte ha interpretato l'art. 413 c.p.c. nel senso che il limite semestrale del terzo comma opera solo quando vi sia un trasferimento o una cessazione dell'azienda o della dipendenza idonei a incidere sulla competenza territoriale; se lo spostamento avviene all'interno dello stesso comune o circondario ed è quindi inidoneo a mutare il foro competente, tale termine non rileva. Ha inoltre ribadito che può integrare una dipendenza aziendale anche un parcheggio dove si concentrano beni strumentali all'attività e dove i lavoratori iniziano e terminano la prestazione. Le spese sono state rinviate al definitivo e la causa dovrà essere riassunta davanti al Tribunale di Roma.
Norme richiamate
art. 413 c.p.c.
il foro del lavoro è radicato dal luogo in cui è sorta la prestazione, dall'azienda o da una sua dipendenza; il termine semestrale di permanenza della competenza dopo trasferimento o cessazione opera solo se lo spostamento è idoneo a incidere sulla competenza territoriale.
art. 38 c.p.c.
la decisione sulla competenza va presa sulla base degli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in ragione dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel foro del lavoro, il limite semestrale di permanenza della competenza previsto dall'art. 413, comma 3, c.p.c. presuppone un trasferimento o una cessazione dell'azienda o della dipendenza idonei a modificare la competenza territoriale; spostamenti privi di tale attitudine non fanno decorrere il termine.
- La nozione di dipendenza aziendale può comprendere anche un'area di parcheggio o un sito esterno, purché vi sia dislocato un nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa e il luogo sia funzionalmente collegato alla prestazione lavorativa.
- Ai fini dell'eccezione di incompetenza, rileva il momento in cui l'eccezione è sollevata nella prima difesa utile; la successiva decisione del giudice non incide sulla tempestività dell'eccezione già ritualmente proposta.
- Quando sede legale e dipendenza aziendale sono luoghi distinti, il giudice deve verificare con precisione quale dei due elementi sia invocato come criterio di collegamento, evitando sovrapposizioni terminologiche non decisive se il presupposto fattuale è chiaro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01793/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01795/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01796/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01800/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01803/2024 del 17/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01824/2024 del 17/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →