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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01796/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto che aveva ricoperto l’incarico di Direttore amministrativo di una ASL per più anni ha chiesto la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento di una ulteriore quota, pari al 20% del trattamento economico, sostenendo che la valutazione positiva espressa in sede regionale sull’operato del Direttore generale e il conseguimento degli obiettivi di gestione dovessero riflettersi anche sulla sua posizione economica. In cassazione ha denunciato la violazione dell’art. 3, comma 1 quinquies, e dell’art. 3 bis d.lgs. n. 502/1992, nonché dell’art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502/1995, assumendo che, dopo la riforma del 1999, il Direttore amministrativo non sarebbe più stato mero coadiutore del Direttore generale ma componente della direzione aziendale con diretta responsabilità delle funzioni attribuite; da ciò faceva discendere che gli obiettivi rilevanti per l’integrazione economica non sarebbero stati quelli annualmente fissati dal Direttore generale, ma quelli inerenti alla gestione affidata al Direttore amministrativo, e che comunque l’inerzia della P.A. nella fissazione degli obiettivi non avrebbe potuto pregiudicarlo. La Corte d’appello aveva invece escluso il diritto all’integrazione, ritenendo che mancasse la fissazione degli obiettivi richiesti dalla disciplina regolamentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda. Ha interpretato la disciplina di settore nel senso che la posizione del Direttore amministrativo resta distinta da quella del Direttore generale e che l’eventuale integrazione economica fino al 20% resta subordinata ai risultati di gestione e alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore generale. Ha inoltre chiarito che, anche dopo la riforma del 1999, il trattamento economico del Direttore amministrativo va rapportato a quello della dirigenza amministrativa apicale e non a quello del Direttore generale, sicché non era prospettabile una disapplicazione dell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502/1995. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992

    è richiamato dal ricorrente per sostenere che la riforma abbia modificato il ruolo del direttore amministrativo, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva

  • art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995

    “Ai direttori amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo ... Il predetto trattamento può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori”

    la quota integrativa è subordinata agli obiettivi annuali fissati dal direttore generale e il raffronto finale va compiuto sul trattamento comprensivo dell’integrazione

  • art. 3, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992

    attribuisce distintamente al direttore sanitario e al direttore amministrativo funzioni diverse, confermando la separazione di ruoli

  • d.lgs. n. 229 del 1999

    ha inciso sul regime del rapporto e del trattamento economico dei direttori sanitario e amministrativo, ma non ha eliminato la distinta posizione del direttore amministrativo rispetto al direttore generale

  • art. 3 bis, comma 8, d.lgs. n. 502 del 1992

    prevede che il trattamento economico del direttore sanitario e amministrativo sia definito con riferimento anche ai trattamenti della contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa

  • legge n. 419 del 1998, art. 2, comma 1, lett. u)

    la legge delega richiama espressamente, con il criterio del riferimento rispettivo, il collegamento tra direttore sanitario e dirigenza medica e tra direttore amministrativo e dirigenza amministrativa

  • d.P.C.M. n. 319 del 2001

    ha modificato il d.P.C.M. n. 502 del 1995 stabilendo che il compenso dei direttori sanitario e amministrativo deve essere agganciato alla contrattazione collettiva come minimo garantito e ha ribadito la distinzione rispetto al direttore generale

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La posizione del direttore amministrativo di una ASL resta distinta da quella del direttore generale: la riforma del 1999 non consente di assimilare integralmente ruoli, funzioni e obiettivi dei due incarichi.
  • L’integrazione economica fino al 20% del trattamento del direttore amministrativo presuppone la realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e la misurazione dei risultati di gestione secondo gli indicatori previsti.
  • Il trattamento economico del direttore amministrativo deve essere rapportato alla dirigenza amministrativa apicale, non a quella del direttore generale; il criterio di raffronto va inteso con riferimento al trattamento complessivo comprensivo dell’eventuale quota integrativa.
  • Non è consentita la disapplicazione della disciplina regolamentare quando la pretesa del dirigente si fonda sull’assunto che l’attività amministrativa prevista dalla norma non sia più necessaria, se la stessa disciplina continua a prevederla espressamente come condizione del beneficio economico.
  • La valutazione positiva resa in relazione al direttore generale non si estende automaticamente al direttore amministrativo, se la normativa collega il premio economico a obiettivi e risultati specificamente previsti per quest’ultimo profilo contrattuale.

Come è indicizzato

RamiBancario e finanziarioProcesso civile
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