Cassazione Civile, Ordinanza n. 01327/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata affinché ridetermini la rendita catastale del parco eolico escludendo il valore delle torri ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016 a una società proprietaria di un parco eolico, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato la rendita catastale dell'impianto includendo il valore delle torri eoliche. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo che le torri, per caratteristiche di solidità, stabilità e ancoraggio al suolo, fossero elementi immobili da considerare nella stima catastale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione dell'art. 1, commi 21-24, l. n. 208 del 2015, sostenendo che, dal 1 gennaio 2016, dalla rendita catastale dei beni D ed E devono essere esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, tra cui la torre eolica, poiché componente impiantistica strumentale alla produzione di energia; con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10 l. n. 212 del 2000, censurando l'impostazione della sentenza d'appello sulla motivazione dell'atto e sul Docfa. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, chiarendo che la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 impone di escludere dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo, e che la torre eolica, nei normali impianti eolici, è parte essenziale e funzionale al processo di produzione dell'energia elettrica. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, commi 21-24, l. n. 208 del 2015
La norma viene interpretata come fonte che, per gli immobili dei gruppi D ed E, esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo.
art. 10 della l. n. 212 del 2000
Il motivo relativo a tale disposizione è stato ritenuto assorbito; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione di merito sul punto.
È richiamato dalla sentenza impugnata, ma la Cassazione evidenzia che il criterio decisivo non è la mera immobilizzazione al suolo, bensì la funzionalità al processo produttivo.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
È richiamato come precedente intervento normativo di interpretazione autentica sulla rilevanza catastale di talune costruzioni stabili e degli elementi mobili necessari all'attività industriale.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
È menzionato come conferma della prassi amministrativa richiamante la circolare n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, la distinzione decisiva non è tra beni stabilmente infissi al suolo e beni amovibili, ma tra componenti strutturalmente riferibili al fabbricato e componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, le quali restano escluse dalla stima.
- Nella categoria dei fabbricati speciali, anche elementi fisicamente connessi alla costruzione possono essere esclusi dal computo se la loro utilità è meramente strumentale alla produzione e non accresce, in sé, la redditività dell'immobile al di fuori del processo produttivo.
- Per gli impianti eolici, la torre di sostegno costituisce ordinariamente parte essenziale del sistema produttivo e, in quanto funzionale alla produzione di energia elettrica, non va inclusa nella rendita catastale dopo la riforma del 2015.
- Quando il giudice di merito fonda la tassazione sulla sola solidità, stabilità o immobilizzazione al suolo di una componente impiantistica, senza considerare la nuova disciplina sulla funzionalità produttiva, incorre in violazione o falsa applicazione di legge per erronea sussunzione.
- Se una componente è ordinariamente inscindibile dall'impianto e ne consente il funzionamento produttivo, la sua partecipazione al processo produttivo può essere ritenuta in diritto senza necessità di ulteriore accertamento di fatto, salvo specifiche peculiarità costruttive allegate dalle parti.
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