Cassazione Civile, Ordinanza n. 07676/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione ex art. 28 stat. lav. proposta da una società avverso il decreto che aveva qualificato come condotta antisindacale la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal lavoro e dallo stipendio inflitta a un dipendente, componente della RSU, per un’intervista rilasciata a un quotidiano locale. Nell’intervista il lavoratore aveva parlato di turni di 12 ore, spesso superiori a 14 ore per effetto dello straordinario, e della questione relativa alla computabilità delle pause di servizio nel monte orario. La società sosteneva che la sanzione non fosse diretta a reprimere l’attività sindacale o la divulgazione di un conflitto collettivo, ma a reagire all’attribuzione pubblica di un fatto illecito inesistente, idoneo a ledere l’immagine aziendale. Con il primo motivo di ricorso la società denunciava nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apodittica e apparente. Con il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 28 stat. lav., lamentando che la Corte d’appello avesse trascurato che la condotta sanzionata non avrebbe inciso su interessi collettivi sindacali, ma soltanto sulla reputazione dell’impresa, poiché l’intervista avrebbe riferito fatti falsi e mai provati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione percepibile e sufficiente, dalla quale emergeva il percorso logico seguito dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura, sotto la veste della violazione di legge, sollecitava in realtà una rivalutazione del merito e delle prove, contrastando con l’accertamento di veridicità dei fatti operato dalla Corte d’appello. La decisione è stata confermata e la società ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
La condotta antisindacale è stata ritenuta configurabile quando la sanzione disciplinare colpisce un lavoratore per espressioni riconducibili all’esercizio della libertà sindacale e alla controversia collettiva in atto, non essendo rilevante che il lavoratore fosse anche sottoscrittore del contratto contestato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; è inammissibile la censura che, pur formulata come violazione di legge, mira a rimettere in discussione l’accertamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile per nullità, quando non consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice; non lo è quando, pur sintetica, rende percepibile la ratio decidendi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una contestazione che, in realtà, investe l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.
- In tema di condotta antisindacale, la tutela ex art. 28 stat. lav. può operare anche rispetto a sanzioni disciplinari irrogate a un singolo lavoratore, se la sanzione incide sull’esercizio dell’attività o della libertà sindacale nel contesto di una vertenza collettiva accertata in fatto.
- Quando il giudice di merito accerta la veridicità sostanziale dei fatti riferiti dal sindacalista circa la vertenza in atto, la relativa valutazione non è censurabile in cassazione come violazione dell’art. 28 stat. lav. senza evidenziare un effettivo errore nell’interpretazione della norma.
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