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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09897/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato come istruttore categoria C posizione economica C1, deduceva di avere maturato precedenti periodi di servizio continuativo presso altre amministrazioni pubbliche (esercito italiano e Arma dei Carabinieri) e sosteneva che tali periodi dovessero essere valorizzati ai fini della progressione economica interna dalla categoria C1 alla C5. Chiedeva quindi il riconoscimento dell’anzianità pregressa, l’accertamento delle somme spettanti per le mansioni effettivamente svolte, nonché la condanna del Comune al pagamento di differenze retributive, contributive e di TFR e al risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione lamentava la violazione di varie disposizioni sul servizio militare e sul pubblico impiego privatizzato (art. 15 CCNL 31 marzo 1999, art. 45 d.lgs. 165/2001, d.lgs. 215/2003 e 216/2003, art. 20 l. 958/1986, art. 7 l. 412/1991, art. 34 CCNL intercompartimentale 12 febbraio 2008), oltre al mancato esame della documentazione prodotta. Sosteneva che non vi fosse stata novazione del rapporto, che la normativa sul servizio militare imponesse il riconoscimento economico dell’anzianità, che il foglio matricolare e la mancanza di scheda valutativa dovessero essere considerati, e che vi fosse discriminazione anche tramite provvedimenti disciplinari. La Corte ha ritenuto infondate le censure, osservando che la disciplina richiamata riguardava il servizio militare nei limiti temporali e funzionali previsti dalla legge, ma non era pertinente alla fattispecie; che il contratto collettivo del 2008 si limitava a rinviare alla normativa statale; che le pronunce invocate dal ricorrente non erano conferenti; e che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio da un ente a un altro a seguito di dimissioni e nuova assunzione non comporta automaticamente la conservazione dell’anzianità o un assegno ad personam. Inoltre, la sentenza d’appello aveva affermato autonome rationes decidendi non specificamente censurate, con conseguente stabilizzazione della decisione su quei punti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli, che a sua volta aveva confermato il rigetto delle domande del dipendente. Ha ritenuto che le norme invocate sul servizio militare e sulla progressione economica non fossero applicabili al caso concreto, che mancasse la deduzione di specifiche previsioni della contrattazione decentrata favorevoli al lavoratore e che alcune rationes decidendi della sentenza impugnata non fossero state aggredite con censura specifica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità ed è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL 31 marzo 1999

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di conservazione dell’anzianità; la Corte non ne ha tratto una regola favorevole nel caso concreto

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto non dirimente per la controversia

  • d.lgs. 215/2003

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di discriminazione, ma non ritenuto pertinente

  • d.lgs. 216/2003

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di discriminazione, ma la Corte ha escluso la sussistenza di discriminazioni

  • art. 20 l. 958/1986

    la Corte afferma che riguarda il servizio militare valido ai fini dell’inquadramento economico e dell’anzianità, ma nei limiti del sistema normativo in cui opera e non per la fattispecie esaminata

  • art. 7 l. 412/1991

    viene letto come norma che fissa i limiti temporali di operatività del beneficio già previsto dall’art. 20 l. 958/1986

  • art. 34 CCNL intercompartimentale 12 febbraio 2008

    si limita a richiamare la normativa statale sul riconoscimento economico del servizio militare

  • art. 2, comma 4, lett. c), CCNL 31 marzo 1999

    richiamato dalla Corte per evidenziare che il lavoratore non aveva dedotto il possesso dei requisiti ivi previsti, in particolare un percorso formativo specifico

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    richiamato indirettamente nella ricostruzione giurisprudenziale sull’irrilevanza della disciplina generale in caso di dimissioni e nuova assunzione

  • art. 3, comma 57, l. 537/1993

    ritenuto non invocabile a fondamento del preteso assegno ad personam nel caso di dimissioni e successiva assunzione

  • art. 202 d.P.R. 3/1957

    menzionato come disposizione richiamata impropriamente per analogia in materia di passaggi tra amministrazioni

  • art. 91 c.p.c.

    fonte della condanna alle spese di lite in favore della parte vittoriosa

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato

  • legge n. 228 del 2012

    norma di modifica dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 richiamata nel dispositivo

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento dell’anzianità maturata presso altra amministrazione non è automatico in caso di cessazione del precedente rapporto e successiva nuova assunzione, ma richiede una specifica base normativa o contrattuale applicabile al caso concreto.
  • Le norme sul servizio militare e sulla sua valutazione ai fini economici e previdenziali operano nei limiti espressamente previsti dall’ordinamento e non possono essere estese oltre il loro ambito oggettivo e temporale.
  • Quando si invoca un beneficio economico fondato sulla contrattazione collettiva, occorre indicare e dimostrare la specifica previsione contrattuale o decentrata che lo riconosce; in mancanza, la pretesa non può essere accolta.
  • La censura in cassazione deve colpire tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una di esse non è specificamente censurata, la decisione resta ferma su quel punto.
  • L’asserita discriminazione o violazione dei canoni di correttezza e buona fede non può essere affermata in modo generico, ma deve poggiare su allegazioni specifiche e su un effettivo supporto fattuale e normativo.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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