DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua il principio di parità di trattamento in occupazione e condizioni di lavoro, vietando discriminazioni dirette e indirette per religione, convinzioni personali, handicap, età, nazionalità e orientamento sessuale. Disciplina tutela giudiziaria, legittimazione ad agire, protezione contro ritorsioni e compiti dell’organismo per la parità. Prevede alcune eccezioni giustificate e l’obbligo di accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità.
Parità di trattamento e non discriminazione nel lavoro
Parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni nel lavoro
Il decreto attua il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. L’obiettivo è impedire che religione, convinzioni personali, handicap, età, nazionalità e orientamento sessuale siano causa di discriminazione, tenendo conto anche del diverso impatto che tali discriminazioni possono avere su donne e uomini.
Nozione di discriminazione
Il principio di parità di trattamento implica l’assenza di discriminazioni dirette e indirette.
- È discriminazione diretta il trattamento meno favorevole riservato a una persona per uno dei motivi indicati, rispetto a un’altra in situazione analoga.
- È discriminazione indiretta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono porre persone appartenenti a determinati gruppi in una posizione di particolare svantaggio.
Sono considerate discriminazioni anche:
- le molestie, quando comportamenti indesiderati legati ai motivi protetti violano la dignità della persona e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- l’ordine di discriminare altre persone per i medesimi motivi.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica a tutte le persone, nel settore pubblico e privato, con tutela giudiziaria per le principali aree del rapporto di lavoro e della vita professionale. In particolare riguarda:
- accesso all’occupazione e al lavoro, autonomo o dipendente, compresi selezione e assunzione;
- occupazione e condizioni di lavoro, avanzamenti, retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza, reintegro o ricollocamento;
- accesso a orientamento, formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale, compresi i tirocini;
- attività in organizzazioni di lavoratori, datori di lavoro o altre organizzazioni professionali e relative prestazioni;
- accesso all’alloggio;
- accesso a vantaggi sociali e fiscali;
- assistenza degli uffici di collocamento;
- iscrizione ai sindacati ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori.
Restano salve alcune discipline speciali, tra cui quelle su ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, sicurezza e protezione sociale, sicurezza pubblica, ordine pubblico, prevenzione dei reati, tutela della salute, stato civile e prestazioni connesse, nonché forze armate limitatamente a età e handicap.
Eccezioni e trattamenti differenziati consentiti
Il decreto ammette alcune differenze di trattamento quando siano giustificate, proporzionate e ragionevoli.
In particolare non costituiscono discriminazione:
- le caratteristiche richieste dalla natura dell’attività lavorativa o dal contesto in cui essa si svolge, quando siano requisito essenziale e determinante per l’attività;
- i trattamenti differenziati basati sull’età, se oggettivamente e ragionevolmente giustificati da finalità legittime di politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale;
- le differenze di trattamento basate sulla religione o sulle convinzioni personali, quando svolte in enti religiosi o altre organizzazioni e tali caratteristiche siano requisito essenziale, legittimo e giustificato per l’attività;
- le differenze di trattamento indirettamente discriminatorie, se giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.
È inoltre espressamente fatta salva la legittimità di atti diretti a escludere dallo svolgimento di attività che riguardano cura, assistenza, istruzione ed educazione di minori chi sia stato condannato definitivamente per reati contro la libertà sessuale dei minori e per pornografia minorile.
Persone con disabilità e accomodamenti ragionevoli
Per garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati devono adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, secondo la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
- I datori di lavoro pubblici devono farvi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
Tutela giurisdizionale
Gli atti e i comportamenti discriminatori sono soggetti alla tutela giurisdizionale prevista per le controversie in materia antidiscriminatoria.
- I giudizi civili sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011.
- In caso di accertamento di discriminazione si applica anche l’articolo 44, comma 11, del testo unico immigrazione.
- Chi intende agire in giudizio può, se non si avvale delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, promuovere il tentativo di conciliazione ex articolo 410 c.p.c. oppure, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ex articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Protezione contro le ritorsioni
La tutela contro la discriminazione si estende anche ai comportamenti pregiudizievoli posti in essere come reazione a qualsiasi attività diretta a ottenere la parità di trattamento. La protezione opera sia nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta sia nei confronti di qualunque altra persona coinvolta.
Legittimazione ad agire di organizzazioni e sindacati
Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso possono agire in giudizio, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno della persona discriminata e dei suoi familiari.
- Possono agire contro la persona fisica o giuridica cui sia riferibile il comportamento discriminatorio.
- Possono agire anche nei casi di discriminazione collettiva, quando le persone lese non siano individuabili in modo diretto e immediato.
Organismo per la parità e libertà di circolazione dei lavoratori UE
È previsto un ulteriore ruolo dell’Organismo per la parità, istituito in attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, con compiti di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori che esercitano la libera circolazione nell’Unione europea. Tra i compiti specifici, soprattutto in materia di discriminazione fondata sulla nazionalità, rientrano:
- assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori UE e ai loro familiari;
- funzione di punto di contatto con gli omologhi degli altri Stati membri;
- indagini e analisi su restrizioni e ostacoli ingiustificati alla libera circolazione o su discriminazioni basate sulla nazionalità;
- pubblicazione di relazioni indipendenti e raccomandazioni;
- diffusione di informazioni sull’applicazione nazionale delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori.
Relazione alla Commissione europea e copertura finanziaria
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere alla Commissione europea una relazione sull’applicazione del decreto entro il 2 dicembre 2005 e, successivamente, ogni cinque anni. L’attuazione del decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
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