Cassazione Civile, Ordinanza n. 09819/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti, già appartenenti al personale precario della scuola, avevano agito per ottenere il risarcimento/indennizzo previsto dall'art. 32 L. n. 183/2010 per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, pur essendo poi state immesse in ruolo attraverso gli strumenti selettivi e concorsuali o mediante lo scorrimento delle graduatorie nel quadro del sistema di stabilizzazione previsto dal settore scolastico. La Corte d'appello aveva negato tale indennità ritenendo che la stabilizzazione avesse già sanzionato l'abuso e riparato le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo il possibile ristoro di ulteriori danni specificamente allegati e provati. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul risarcimento del danno e dei principi di equivalenza ed effettività, invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016; 2) questione pregiudiziale UE sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione dell'indennità quando vi sia stata immissione in ruolo; 3) questione di legittimità costituzionale della medesima esclusione per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la Carta dei diritti fondamentali. Nella memoria hanno sostenuto che la stabilizzazione avrebbe efficacia riparatoria solo se vi fosse una stretta correlazione causale tra abuso e assunzione, e non quando l'assunzione sia soltanto agevolata dalla pregressa reiterazione dei contratti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il decisum della Corte d'appello conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha ribadito che, nel settore scolastico, la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, così come il piano straordinario di assunzioni della L. n. 107/2015, costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso e cancellarne le conseguenze, in linea con l'interpretazione della Corte di giustizia UE nella sentenza Rossato. Ha quindi escluso la necessità di rimettere nuovamente la questione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia, e ha precisato che l'immissione in ruolo non esclude, in astratto, la domanda per danni ulteriori, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore. È stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Invocato come base dell'indennità risarcitoria richiesta per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
Richiamata quale disciplina dei contratti a termine nel settore scolastico, in relazione alla reiterazione illegittima denunciata.
Direttiva 1999/70/CE
È stata ritenuta compatibile con il sistema interno che esclude l'automatismo risarcitorio quando l'abuso sia stato sanzionato mediante stabilizzazione nel settore scolastico.
Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È stata ritenuta non violata dal sistema nazionale, in quanto la stabilizzazione e il piano straordinario di assunzioni sono considerati misure effettive e proporzionate contro l'abuso.
art. 3 Cost.
La Corte ha escluso la disparità di trattamento prospettata tra rapporto privato e rapporto pubblico, valorizzando la diversità dei fenomeni giuridici posti a confronto.
art. 117, primo comma, Cost.
Non sussiste il denunciato contrasto costituzionale, poiché la disciplina interna è stata ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Richiamato nel ricorso come parametro costituzionale/eurounitario, ma non ritenuto idoneo a mutare l'esito della controversia.
Richiamato per rinviare ai precedenti di legittimità già esaminati in modo esteso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario ottenuta tramite il previgente sistema di reclutamento o mediante il piano straordinario di assunzioni può integrare una misura sufficiente a sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a termine e a cancellarne le conseguenze sul piano eurounitario.
- L'immissione in ruolo non esclude in astratto il risarcimento di danni ulteriori rispetto alla cessazione dell'abuso, ma tali danni non si presumono e devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore.
- Quando la Corte di cassazione si confronta con questioni già risolte da un orientamento consolidato e con pronunce conformi della Corte di giustizia UE, può escludere la necessità del rinvio pregiudiziale se la questione non è più rilevante o se l'interpretazione è già chiara.
- Non sussiste violazione del principio di eguaglianza per il solo fatto che nel lavoro privato alla conversione del rapporto si accompagni un regime risarcitorio diverso rispetto al lavoro pubblico, poiché i due fenomeni giuridici non sono omogenei.
- Nel contenzioso sul lavoro a termine pubblico, la parte che deduce un danno ulteriore rispetto alla stabilizzazione sopportа l'onere di allegazione e prova del pregiudizio specifico subìto.
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