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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09830/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di lavoro a tempo determinato reiterati nel settore scolastico. Le ricorrenti, appartenenti al personale precario della scuola, avevano chiesto il risarcimento/indennità per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, invocando l'art. 32 della l. n. 183/2010 e, in ricorso per cassazione, la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla tutela spettante in caso di successione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico. La Corte d'appello aveva però escluso l'indennità ritenendo che la successiva stabilizzazione delle lavoratrici, avvenuta tramite gli strumenti selettivi e concorsuali e/o ai sensi della l. n. 107/2015, fosse misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori specificamente allegati e provati. Con il ricorso le lavoratrici deducevano: violazione delle norme sul diritto al risarcimento secondo Cass. Sez. Un. n. 5072/2016; contrasto con i principi di equivalenza ed ეფექტività della tutela; questione pregiudiziale europea sulla conformità alla direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura indennitaria in presenza di immissione in ruolo; illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro e all'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel settore scolastico, la stabilizzazione conseguita dalle ricorrenti attraverso il sistema di reclutamento previgente ovvero mediante il piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. n. 107/2015 costituisca misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e per cancellarne le conseguenze secondo il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza Rossato. Ha inoltre confermato che l'immissione in ruolo non esclude, in astratto, la domanda risarcitoria per danni ulteriori, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, senza automatismi o danno presunto. Ha escluso la necessità di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale, reputando la questione già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità. Ha posto a carico delle ricorrenti l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 183/2010

    richiamato come base della richiesta indennitaria per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, ma la Corte non lo applica in modo automatico nel settore scolastico in presenza di stabilizzazione

  • art. 4, comma 1, l. n. 124/1999

    indicato quale disciplina dei contratti a termine nel settore scolastico oggetto delle censure

  • art. 1 l. n. 107/2015

    richiamato come fonte del piano straordinario di assunzioni/stabilizzazione, ritenuto misura idonea a sanare l'illecito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 3 Cost.

    invocato per la dedotta disparità di trattamento tra impiego privato e pubblico, ma la Corte esclude la violazione per diversità dei fenomeni posti a confronto

  • art. 117, primo comma, Cost.

    invocato in relazione alla conformità al diritto UE e alla CEDU; la Corte esclude il contrasto

  • Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata come parametro eurounitario; la Corte afferma la compatibilità del sistema interno nel settore scolastico alla luce della giurisprudenza UE

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato nel motivo di costituzionalità, senza accoglimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione delle precedenti decisioni di legittimità

  • direttiva 1999/70/CE

    la Corte la considera compatibile con la soluzione accolta nel settore scolastico, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza Rossato

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del lavoratore precario conseguita attraverso il sistema di reclutamento previgente o mediante un piano straordinario di assunzioni può costituire misura idonea, proporzionata ed effettiva a sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a termine e a cancellarne le conseguenze.
  • L'immissione in ruolo non esclude in assoluto la tutela risarcitoria, ma impedisce l'automatica attribuzione di un'indennità standardizzata: il lavoratore può ottenere il risarcimento solo se allega e prova danni ulteriori, distinti e non già assorbiti dalla stabilizzazione.
  • Quando la questione è già stata risolta da una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, il giudice di legittimità può escludere il rinvio pregiudiziale e la rimessione alla Corte costituzionale.
  • Non sussiste violazione del principio di eguaglianza per il solo fatto che nel rapporto privato è previsto un automatismo risarcitorio diverso da quello del pubblico impiego, ove la stabilizzazione operi come rimedio specifico, perché i fenomeni giuridici posti a confronto sono diversi.
  • rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Contratti a termine","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Primato del diritto dell'Unione europea","Buona fede e correttezza"]} }0}]}stdout to=final оЂprintf```json { "ricorrente": "tre lavoratrici del personale scolastico precario, una docente, una docente e una collaboratrice scolastica, che avevano ottenuto la stabilizzazione", "resistente": "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uffici scolastici regionale e provinciale", "ruolo_ricorrente": "lavoratore", "ruolo_resistente": "pubblica amministrazione", "motivo": "La controversia nasce da rapporti di lavoro a tempo determinato reiterati nel settore scolastico. 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Un. n. 5072/2016; contrasto con i principi di equivalenza ed efficacia della tutela; questione pregiudiziale europea sulla conformità alla direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura indennitaria in presenza di immissione in ruolo; illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro e all'art. 6 CEDU.", "risultato": "La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel settore scolastico, la stabilizzazione conseguita dalle ricorrenti attraverso il sistema di reclutamento previgente ovvero mediante il piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. n. 107/2015 costituisca misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e per cancellarne le conseguenze secondo il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza Rossato. Ha inoltre confermato che l'immissione in ruolo non esclude, in astratto, la domanda risarcitoria per danni ulteriori, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, senza automatismi o danno presunto. Ha escluso la necessità di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale, reputando la questione già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità. 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Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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