Cassazione Civile, Ordinanza n. 09825/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, stipulati da tre lavoratori precari della scuola: due docenti e un collaboratore scolastico. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'anzianità maturata dal primo contratto, ma aveva rigettato la domanda di corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, ritenendo che l'intervenuta stabilizzazione dei lavoratori, avvenuta tramite gli strumenti selettivi/concorsuali previsti dall'ordinamento e/o dal piano assunzionale di cui alla l. n. 107/2015, fosse misura sufficiente a sanzionare l'abuso e a compensare le conseguenze della reiterazione illegittima. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione della disciplina sul risarcimento del danno per abuso del contratto a termine nel pubblico impiego e dei principi di equivalenza ed effettività della tutela, invocando la giurisprudenza di legittimità e, in particolare, Sez. Un. n. 5072/2016; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria quando il lavoratore sia stato immesso in ruolo per scorrimento di graduatoria; 3) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del ristoro, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. e alla clausola 5 dell'Accordo quadro, oltre che all'art. 6 CEDU. In memoria i ricorrenti hanno sostenuto che la stabilizzazione avrebbe efficacia riparatoria solo se causalmente determinata dall'abuso e non semplicemente agevolata da esso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Ylenia Bergamin e Massimiliano Grilli, ritenendo infondati i motivi perché la decisione della Corte d'appello era conforme alla giurisprudenza consolidata in materia di contratti a termine nella scuola. In particolare, la Corte ha ribadito che, nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta sia tramite il previgente sistema di reclutamento sia attraverso il piano straordinario di assunzioni della l. n. 107/2015 costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso e cancellarne le conseguenze, senza necessità di riconoscere automaticamente l'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. Resta però ferma la possibilità di chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori, ma con onere di allegazione e prova a carico del lavoratore e senza alcuna agevolazione probatoria da danno presunto. Quanto a Renata Citton, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, senza statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva delle amministrazioni intimate. È stato inoltre posto a carico dei soli Bergamin e Grilli l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico non spetta automaticamente quando il lavoratore sia stato successivamente stabilizzato, poiché la stabilizzazione può integrare misura satisfattoria dell'abuso.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
richiamata come base normativa dei contratti a termine del personale scolastico oggetto di reiterazione illegittima.
il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge è valorizzato come misura idonea a sanare l'illecito e a riparare le conseguenze dell'abuso.
art. 3 Cost.
la Corte esclude la denunciata disparità di trattamento tra rapporto privato e pubblico, ritenendo i fenomeni giuridici posti a confronto non omogenei.
art. 117, primo comma, Cost.
non sussiste contrasto con il parametro costituzionale in quanto il sistema interno è ritenuto compatibile con il diritto eurounitario.
Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
la stabilizzazione del personale scolastico è ritenuta conforme ai principi di equivalenza ed effettività come sanzione dell'abuso da contratti a termine.
Direttiva 1999/70/CE
non osta, nel settore scolastico, alla considerazione della stabilizzazione come misura adeguata a reprimere l'abuso e a cancellarne le conseguenze.
art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo
invocato nel ricorso quale parametro di legittimità costituzionale/eurounitaria, senza che la Corte ravvisi profili di incompatibilità.
la rinuncia agli atti del giudizio estingue il processo, con disciplina propria anche in assenza di accettazione della controparte nei giudizi di legittimità, secondo il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla Corte.
l'accettazione della rinuncia rileva solo ai fini delle spese; in difetto di attività difensiva dell'intimata non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
la Corte rinvia ai precedenti giurisprudenziali consolidati, richiamandoli espressamente ai sensi di tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato è dovuto solo per i ricorrenti il cui ricorso è stato rigettato; non si applica alla posizione definita con estinzione per rinuncia.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario ottenuta attraverso il sistema di reclutamento previgente o mediante il piano straordinario di assunzioni costituisce, di regola, misura idonea, proporzionata ed ეფექტiva a sanzionare l'abuso derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a termine e a cancellarne le conseguenze sul piano eurounitario.
- In tale contesto, l'indennità risarcitoria/forfetaria non spetta automaticamente per il solo fatto della precedente illegittima reiterazione dei contratti, restando però salva la prova di danni ulteriori, specificamente allegati e dimostrati dal lavoratore.
- La questione della compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'assenza di automatismo risarcitorio va risolta alla luce della giurisprudenza consolidata e dell'interpretazione della Corte di giustizia, senza necessità di rinvio pregiudiziale quando il quadro è già chiarito da precedenti pertinenti o presenta caratteri di acte claire.
- Le censure di legittimità costituzionale e di violazione del principio di eguaglianza non sono fondate quando si raffrontano situazioni non omogenee, come il rapporto di lavoro privato e il pubblico impiego scolastico, caratterizzati da regole diverse in tema di stabilizzazione e conseguenze dell'abuso.
- Chi intenda ottenere il risarcimento di ulteriori danni, oltre alla stabilizzazione, deve assolvere un ordinario onere di allegazione e prova, senza poter invocare una presunzione automatica di danno.
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