Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 215

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Normativa italiana003G0239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua la parità di trattamento tra persone indipendentemente da razza e origine etnica, vietando discriminazioni dirette, indirette, molestie e ordini di discriminare. Disciplina ambito di applicazione, tutela giudiziaria, legittimazione di associazioni ed enti e istituisce un ufficio presso la Presidenza del Consiglio per promozione, assistenza e monitoraggio, con oneri a decorrere dal 2003.

Tutela contro le discriminazioni razziali ed etniche

Tutela della parità di trattamento per razza e origine etnica

Il provvedimento attua nell’ordinamento interno il principio di parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. La disciplina è finalizzata a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, considerando anche l’impatto differenziato su donne e uomini e le possibili forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

Nozione di discriminazione

Il decreto definisce come discriminazione, ai fini della propria applicazione, ogni trattamento diretto o indiretto fondato su razza od origine etnica.

  • Si ha discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in situazione analoga per ragioni di razza o origine etnica.
  • Si ha discriminazione indiretta quando un atto, criterio, prassi, disposizione, patto o comportamento apparentemente neutro produce uno svantaggio particolare per persone di una determinata razza o origine etnica.
  • Sono equiparate alla discriminazione anche le molestie, ossia comportamenti indesiderati motivati da razza o origine etnica che ledono la dignità della persona e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  • È parimenti discriminatorio l’ordine di discriminare persone per tali motivi.

Resta salva la disciplina dell’articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico immigrazione.

Ambito di applicazione

Il principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone, nel settore pubblico e privato, ed è tutelabile in giudizio con riferimento a un ampio elenco di aree:

  • accesso all’occupazione e al lavoro, autonomo o dipendente, inclusi selezione e assunzione;
  • condizioni di lavoro, avanzamenti, retribuzione e licenziamento;
  • orientamento, formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale, compresi i tirocini;
  • attività e affiliazione a organizzazioni di lavoratori, datori di lavoro o professionali;
  • protezione sociale e sicurezza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • prestazioni sociali;
  • istruzione;
  • accesso a beni e servizi, incluso l’alloggio.

Il decreto non riguarda le differenze di trattamento fondate sulla nazionalità e non incide sulle norme nazionali relative a ingresso, soggiorno, accesso al lavoro, assistenza e previdenza dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, né sui trattamenti derivanti dalla loro condizione giuridica.

Nel rapporto di lavoro o nell’esercizio dell’impresa non sono considerate discriminatorie:

  • le differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse a razza o origine etnica, quando tali caratteristiche costituiscano requisito essenziale e determinante per la natura dell’attività o per il contesto in cui è svolta;
  • le differenze di trattamento, anche se indirettamente discriminatorie, quando siano oggettivamente giustificate da finalità legittime e realizzate con mezzi appropriati e necessari.

Tutela giurisdizionale

Le controversie civili contro atti e comportamenti discriminatori sono regolate dal rito previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. In caso di accertamento della discriminazione si applica anche l’articolo 44, comma 11, del testo unico immigrazione.

Chi intende agire in giudizio può, se non si avvale delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, promuovere il tentativo di conciliazione:

  • ai sensi dell’articolo 410 c.p.c.;
  • per i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 66 del d.lgs. n. 165 del 2001;
  • anche tramite le associazioni legittimate.

Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale rientrante nell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Protezione delle vittime e ritorsioni

La tutela si estende anche ai casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli adottati nei confronti della persona lesa dalla discriminazione, o di terzi, come reazione a iniziative dirette a ottenere la parità di trattamento. La norma copre quindi anche le ritorsioni collegate all’esercizio dell’azione antidiscriminatoria.

Legittimazione ad agire di associazioni ed enti

Possono agire, in forza di delega conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato dai Ministri competenti, purché individuati in base a finalità programmatiche e continuità dell’azione.

Sono anche legittimati:

  • gli enti e le associazioni iscritti nel registro previsto per determinate associazioni straniere o comunque operanti nel settore;
  • gli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni che operano contro le discriminazioni.

Le stesse associazioni ed enti possono agire anche nei casi di discriminazione collettiva, quando non sia possibile individuare direttamente e immediatamente le persone lese.

Registro delle associazioni e degli enti

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività contro le discriminazioni e per la promozione della parità di trattamento.

L’iscrizione richiede, tra l’altro:

  • costituzione da almeno un anno con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • statuto democratico e finalità esclusiva o prevalente di contrasto alle discriminazioni e promozione della parità, senza scopo di lucro;
  • tenuta di un elenco aggiornato degli iscritti;
  • bilancio annuale e regolare tenuta dei libri contabili;
  • svolgimento di attività continuativa nell’anno precedente;
  • assenza di condanne definitive dei rappresentanti legali connesse all’attività dell’associazione e assenza, in capo agli stessi, della qualità di imprenditore o amministratore di imprese operanti negli stessi settori.

Dal 1° gennaio 2027 il registro è trasferito all’Organismo per la parità istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499, che ne cura l’aggiornamento biennale.

Ufficio per il contrasto delle discriminazioni

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio autonomo e imparziale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate su razza o origine etnica.

Tra i compiti principali rientrano:

  • assistenza alle persone lese in procedimenti giurisdizionali o amministrativi;
  • svolgimento di inchieste per verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • promozione di misure specifiche e azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;
  • diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela e campagne di sensibilizzazione;
  • formulazione di raccomandazioni, pareri e proposte di modifica normativa;
  • redazione di una relazione annuale al Parlamento e di una al Presidente del Consiglio;
  • promozione di studi, ricerche, formazione e scambi di esperienze, anche con soggetti esterni e con gli enti iscritti nel registro.

L’ufficio può chiedere informazioni e documenti a enti, persone e imprese e può avvalersi di personale di altre amministrazioni, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, oltre che di esperti e consulenti esterni. Restano salve le competenze regionali e delle province autonome.

Copertura finanziaria

Le spese per l’istituzione e il funzionamento dell’ufficio sono coperte entro il limite massimo di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003. Per il resto, l’attuazione del decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 9 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.