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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09827/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico stipulati da personale precario. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di indennità ex art. 32 L. 183/2010, pur confermando il riconoscimento dell'anzianità maturata dal primo contratto, ritenendo che la successiva stabilizzazione degli interessati, avvenuta tramite procedure selettive/concorso o per effetto della L. 107/2015, fosse già misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, salvo eventuali danni ulteriori da allegare e provare. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: violazione delle norme sul risarcimento del danno come interpretate dalle Sezioni Unite in tema di contratti a termine nella scuola; contrasto con i principi di equivalenza ed effettività della tutela e con la direttiva 1999/70/CE per l'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie; illegittimità costituzionale dell'esclusione stessa per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., anche in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro e all'art. 6 CEDU. Nella memoria sostenevano inoltre che la stabilizzazione sarebbe riparatoria solo se vi fosse una stretta correlazione causale tra abuso e assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata l'affermazione che, nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta tramite il sistema di reclutamento previgente o mediante il piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015 costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e per cancellarne le conseguenze, in linea con la sentenza Rossato della Corte di giustizia UE. Ha precisato che la domanda di risarcimento per danni ulteriori resta astrattamente proponibile, ma richiede specifiche allegazioni e prova da parte del lavoratore, senza alcuna presunzione di danno. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale o alla Corte costituzionale, ritenendo la questione già risolta in senso conforme. Sul piano processuale ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. 183/2010

    è richiamato come parametro della pretesa indennitaria, ma la Corte conferma il diniego della sua applicazione automatica in presenza di stabilizzazione nel settore scolastico.

  • art. 1 L. 107/2015

    viene indicato come fondamento del piano straordinario di assunzioni che ha consentito la stabilizzazione dei ricorrenti, ritenuta misura satisfattoria dell'abuso.

  • legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    è evocata dai ricorrenti come disciplina dei contratti a termine nel comparto scuola alla base dell'illegittima reiterazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale indicata come base del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    invocato per sostenere la disparità di trattamento tra lavoro privato e lavoro pubblico; la Corte esclude la fondatezza della censura per la diversità dei fenomeni posti a raffronto.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione alla compatibilità euro-unitaria della disciplina interna; la Corte esclude il contrasto alla luce della giurisprudenza UE e di legittimità.

  • Clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    viene considerata nel senso che la stabilizzazione può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze.

  • direttiva 1999/70/CE

    la Corte ritiene che l'ordinamento interno, nel settore scolastico, offra una risposta compatibile con i principi di equivalenza ed effettività.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    è richiamato dai ricorrenti a sostegno della questione costituzionale, ma non conduce a una diversa conclusione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato per rinviare ai precedenti di legittimità già ampiamente motivati.

  • art. 27563/2016

    citata come precedente di legittimità sul tema della stabilizzazione e dell'abuso dei contratti a termine nella scuola.

  • Cass. Sez. Un. n. 5072/2016

    richiamata dai ricorrenti a sostegno del preteso diritto al risarcimento/indennità per illegittima reiterazione dei contratti a termine.

  • Cass. n. 14828/2018

    richiamata sul punto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che non è obbligatorio quando la questione non sia rilevante o sia già chiara.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale assunto ripetutamente a termine può costituire, di per sé, una misura proporzionata ed effettiva per sanzionare l'abuso e rimuoverne le conseguenze, purché sia realizzata nell'ambito dei meccanismi di reclutamento previsti dall'ordinamento.
  • La domanda di risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato non è automaticamente assorbita né automaticamente dovuta per il solo fatto della reiterazione: il lavoratore che chieda danni ulteriori deve allegare e provare specificamente il pregiudizio subito.
  • Nel comparto scuola, la tutela risarcitoria/indennitaria non opera con identico automatismo previsto in altri rapporti di lavoro; la diversità strutturale tra impiego pubblico e lavoro privato esclude un giudizio di illegittima disparità di trattamento.
  • Il giudice di legittimità non deve rimettere la questione alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale quando la soluzione sia già ricavabile da un orientamento consolidato o da una interpretazione chiara del diritto applicabile.
  • La stabilizzazione ottenuta attraverso il sistema di reclutamento o tramite un piano straordinario di assunzioni può valere come misura satisfattoria dell'abuso, senza che sia necessario dimostrare in ogni caso un nesso causale 'determinante' tra la successione dei contratti a termine e l'assunzione a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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