Cassazione Civile, Ordinanza n. 09821/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in una procedura selettiva interna per il passaggio alla fascia retributiva F4, del punteggio che la candidata riteneva spettarle in relazione ai propri titoli di studio. La interessata sosteneva che il diploma conseguito presso l’Accademia di belle arti dovesse essere equiparato a una laurea triennale ai sensi della normativa sull’equipollenza dei diplomi delle istituzioni AFAM e che, comunque, dovesse valorizzarsi anche il successivo diploma di maturità d’arte applicata, ottenuto in sessione straordinaria. Secondo la sua tesi, tali titoli le avrebbero consentito di ottenere un punteggio complessivo superiore a quello del controinteressato e quindi di superarlo in graduatoria. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3-bis, della l. n. 508 del 1999, nonché degli artt. 191 e 207 del d.lgs. n. 297 del 1994 e, nel secondo motivo, anche della l. n. 754 del 1969, come sostituita dalla l. n. 692 del 1970 e dell’art. 7 di quest’ultima legge. La ricorrente assumeva che il diploma di maestro d’arte dovesse essere considerato titolo di istruzione secondaria superiore e che il possesso della maturità d’arte applicata, ancorché conseguito in un momento successivo al diploma accademico, fosse sufficiente a radicare l’equipollenza richiesta dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, confermando la decisione della Corte d’appello di Firenze. Ha stabilito che, ai fini dell’equiparazione dei diplomi AFAM alle lauree prevista dall’art. 4, comma 3-bis, l. n. 508 del 1999, è necessario che il diploma sia stato conseguito da chi fosse già in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado abilitante all’accesso universitario. Nel caso concreto, la ricorrente non possedeva ancora tale requisito al momento del conseguimento del diploma dell’Accademia di belle arti; il diploma di maestro d’arte non bastava a integrare quel presupposto e la successiva maturità d’arte applicata non poteva retroagire a sanare il difetto. È stata quindi esclusa anche la possibilità di riconoscere il punteggio aggiuntivo legato al corso di scenografia di Roma. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente; per il Ministero, rimasto intimato, non è stata pronunciata condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 4, comma 3-bis, l. n. 508/1999
"Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 [...] i diplomi di cui al comma 1 [...] conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado"
L’equipollenza alle lauree è subordinata al previo possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; il requisito deve precedere il titolo AFAM valorizzato.
La norma distingue tra qualificazione degli istituti d’arte come scuole secondarie superiori e abilitazione all’accesso universitario, che richiede per gli istituti d’arte il completamento con corsi integrativi e il conseguimento della maturità d’arte applicata.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura secondaria superiore del titolo, ma non valorizzato dalla Corte come decisivo nella motivazione.
art. 1, comma 3, l. n. 754/1969
Richiamato insieme alla disciplina successiva per sostenere la tesi della ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare la lettura sistematica adottata dalla Corte.
Ha sostituito la disciplina precedente prevedendo il percorso per il conseguimento della maturità d’arte applicata tramite corsi integrativi.
Consentiva l’ammissione a una sessione straordinaria per il conseguimento della maturità d’arte applicata; nel caso concreto tale titolo fu conseguito solo successivamente al diploma accademico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per l’equiparazione di un diploma rilasciato da istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale a una laurea non basta il solo possesso del titolo artistico: occorre che il titolo sia stato conseguito da chi era già in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto dalla legge.
- Quando una disposizione richiede un titolo di istruzione secondaria abilitante all’accesso universitario, non è sufficiente la mera inclusione dell’istituto tra le scuole secondarie superiori; occorre verificare anche il regime di abilitazione specificamente previsto per l’iscrizione agli studi universitari.
- Un titolo di maturità o abilitazione conseguito solo successivamente al titolo che si pretende equipollente non può normalmente retroagire per attribuire a quest’ultimo un valore legale che al momento del suo conseguimento non esisteva.
- Le pronunce che interpretano requisiti di partecipazione a procedure di progressione interna in base alla sola tipologia del diploma non sono automaticamente estensibili ai casi in cui la legge richieda, invece, un titolo secondario specificamente abilitante all’accesso universitario.
- In materia di valutazione di titoli per procedure selettive, la verifica della corrispondenza tra titolo posseduto e requisito richiesto va condotta secondo il tenore letterale e sistematico della disciplina speciale, evitando letture estensive che introducano requisiti o equipollenze non espressamente previste.
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