Cassazione Civile, Ordinanza n. 09829/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti, appartenenti al personale precario del comparto scuola, avevano agito per ottenere il risarcimento/indennità previsto dall'art. 32 l. n. 183/2010 a fronte della reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico. La Corte d'appello aveva rigettato tale domanda, ritenendo che la successiva stabilizzazione delle lavoratrici, avvenuta tramite strumenti selettivi e concorsuali ovvero mediante il piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. n. 107/2015, fosse misura idonea a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze, salvo eventuali danni ulteriori da allegare e provare specificamente. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul diritto al risarcimento del danno secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 5072/2016 in tema di reiterazione abusiva dei contratti a termine nella scuola, nonché violazione dei principi di equivalenza ed effettività della tutela; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria quando il dipendente sia stato immesso in ruolo per scorrimento delle graduatorie; 3) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del risarcimento in rapporto agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione alla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU. In memoria le ricorrenti hanno insistito sulla necessità di una stretta correlazione causale tra abuso e stabilizzazione, sostenendo che l'immissione in ruolo sarebbe idonea a elidere il danno solo se determinata, e non semplicemente agevolata, dalla successione dei contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di personale scolastico precario stabilizzato, secondo cui la stabilizzazione ottenuta sia attraverso il piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. n. 107/2015 sia attraverso il previgente sistema di reclutamento costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e per cancellarne le conseguenze secondo il diritto dell'Unione. Ha inoltre ribadito che l'immissione in ruolo non esclude, in astratto, la possibilità di domandare il ristoro di ulteriori danni, ma in tal caso grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare specificamente tali pregiudizi, senza alcuna presunzione di danno. La Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di una rimessione alla Corte costituzionale, ritenendo la questione già risolta da precedenti conformi e non ravvisando profili di incompatibilità costituzionale o eurounitaria. Ha infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalle ricorrenti quale misura risarcitoria/indennitaria per la reiterazione abusiva dei contratti a termine; la Corte ne esclude l'applicazione automatica nel settore scolastico quando vi sia stata stabilizzazione idonea a sanare l'abuso, salvo prova di danni ulteriori.
legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
richiamata come base dei contratti a termine del personale scolastico oggetto di reiterazione abusiva.
considerata dalla Corte come fonte del piano straordinario di assunzioni, idoneo a costituire misura satisfattoria e riparatoria dell'abuso nel settore scolastico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato quale parametro formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 3 Cost.
invocato per censurare la disparità di trattamento rispetto al lavoro privato; la Corte esclude il vulnus per la diversità dei fenomeni giuridici messi a confronto.
art. 117, primo comma, Cost.
invocato in relazione alla clausola 5 dell'Accordo quadro e alla CEDU; la Corte ritiene il sistema interno compatibile con il diritto dell'Unione.
Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata quale parametro eurounitario sulla prevenzione e sanzione dell'abuso dei contratti a termine; la Corte ritiene che la stabilizzazione nel settore scolastico soddisfi il requisito di tutela effettiva.
Direttiva 1999/70/CE
assunta come fonte dei principi di equivalenza ed effettività; la Corte reputa conforme al diritto UE la stabilizzazione come misura sanzionatoria dell'abuso.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato nel terzo motivo come parametro di legittimità; non vengono ravvisati contrasti dalla Corte.
richiamato per rinviare ai precedenti di legittimità ampiamente motivati, ai quali la Corte fa adesione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato può ritenersi adeguatamente sanzionata dalla successiva stabilizzazione del lavoratore, quando questa intervenga attraverso i meccanismi di reclutamento previsti dall'ordinamento e sia idonea a cancellare le conseguenze dell'abuso.
- L'immissione in ruolo non preclude in assoluto la domanda risarcitoria per ulteriori danni, ma il lavoratore deve allegare e provare specificamente un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello già compensato dalla stabilizzazione; non opera alcun automatismo risarcitorio.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e di una pronuncia della Corte di giustizia già interpretativa della disciplina europea rilevante, il giudice di ultima istanza non è tenuto a disporre rinvio pregiudiziale quando ritenga la questione non necessaria o già chiarita in termini di acte clair.
- La diversità strutturale tra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato può giustificare differenti rimedi sanzionatori e risarcitori in tema di abuso del termine, senza violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 117 Cost. se il sistema complessivo assicura tutela effettiva e proporzionata.
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