Cassazione Civile, Ordinanza n. 19150/2025 del 12/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito, contestando l'indebita deduzione di costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, oltre sanzioni e interessi. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo nullo l'avviso per violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, poiché il processo verbale di constatazione era stato notificato contestualmente all'atto impositivo, senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in quattro censure: 1) omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello; 2) deduzione che il PVC sarebbe stato emesso nei confronti di un terzo, con conseguente insussistenza dell'obbligo di preventiva notifica; 3) affermazione che il termine di sessanta giorni non comporterebbe nullità dell'atto e che le garanzie procedimentali varrebbero solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, nonché la tesi della necessità di una prova di resistenza per i tributi non armonizzati; 4) deduzione dell'urgenza per l'imminente scadenza del termine di accertamento. Il contribuente ha chiesto in memoria l'estinzione per adesione alla definizione agevolata, ma la Corte ha escluso che la domanda e i pagamenti prodotti riguardassero il medesimo avviso oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di omessa motivazione perché la CTR aveva espresso una motivazione comprensibile e coerente, richiamando la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e la conseguente illegittimità dell'accertamento in assenza di ragioni d'urgenza. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa al PVC emesso nei confronti di un terzo, poiché la questione non risultava trattata nei gradi di merito e, comunque, nel controricorso era stato riferito che l'accesso era avvenuto presso la commercialista del contribuente, circostanza rilevante ai fini dell'applicazione della garanzia procedimentale. Ha poi ritenuto infondate le censure sulla non sanzionabilità del mancato rispetto del termine di sessanta giorni e sulla presunta limitazione della disciplina ai soli tributi armonizzati, richiamando l'orientamento secondo cui l'inosservanza del termine dilatorio determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, salvo prova di specifiche ragioni d'urgenza. Infine, ha considerato irrilevante l'imminente scadenza del termine decadenziale come ragione di urgenza. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992
richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata per difetto di motivazione della sentenza d'appello
richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vizio di motivazione apparente
art. 10, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente, ma la controversia è stata decisa applicando la disciplina dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente
art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
invocato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di invalidità dell'atto in presenza di vizi procedimentali
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte ribadisce che il termine dilatorio di sessanta giorni tra rilascio del PVC e emissione dell'avviso di accertamento, salvo specifiche ragioni d'urgenza, è vincolante e la sua inosservanza comporta l'illegittimità/nullità dell'atto impositivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
menzionato come parametro del motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione/nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
menzionato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
invocato dal contribuente per chiedere l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, ma la Corte ha escluso che la domanda riguardasse l'atto oggetto del presente processo
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato
non citato espressamente nel dispositivo, ma il ragionamento della Corte richiama l'onere della prova a carico dell'Amministrazione sulle ragioni d'urgenza
"l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni ... determina, salvo ragioni di urgenza, non dedotte dall'Ufficio, l'illegittimità dell'atto"
la violazione del termine di sessanta giorni rende illegittimo l'avviso di accertamento, senza distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati, se l'Ufficio non prova ragioni d'urgenza
Massime di principio
- La censura di motivazione è ammissibile in cassazione solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale radicale, equivalente a mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; chi deduce la questione deve allegare e dimostrare di averla già proposta tempestivamente nel merito.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone un termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del PVC e l'emissione dell'avviso di accertamento, salvo specifiche ragioni di urgenza, la cui prova incombe sull'Amministrazione finanziaria.
- La violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 determina l'illegittimità dell'atto impositivo di per sé, anche per i tributi non armonizzati, senza necessità di una prova di resistenza.
- Le ragioni di urgenza idonee a derogare al termine di sessanta giorni devono consistere in fatti esterni alla sfera organizzativa e di responsabilità dell'ente impositore; l'imminente scadenza del termine decadenziale non integra, di per sé, una valida ragione di urgenza.
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