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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18104/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo all'anno 2016. L'avviso riguardava una sequenza negoziale composta dalla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale mediante conferimento di un immobile e dalla successiva cessione totalitaria delle quote della società così costituita a terzo soggetto. L'Ufficio aveva riqualificato l'operazione complessiva come cessione di azienda, applicando l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9%. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. 131/1986, 10-bis l. 212/2000 e 2967 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso il potere di riqualificazione dell'operazione come cessione d'azienda solo perché l'Amministrazione non aveva provato uno specifico scopo elusivo, nonostante l'utilizzo di uno schema negoziale alternativo idoneo a conseguire un risparmio fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia perché, nel regime dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 come risultante dalle modifiche del 2017, con efficacia retroattiva riconosciuta dall'art. 1, comma 1084, l. 145/2018, l'imposta di registro deve essere applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale con l'atto stesso, salvo specifiche previsioni di legge. La CTR si è dunque correttamente attenuta a tale criterio, escludendo la riqualificazione unitaria come cessione di azienda fondata sul collegamento tra gli atti. La Corte ha anche liquidato le spese seguendo la soccombenza e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"

    Deve essere inteso, nella formulazione applicabile, nel senso che l'Amministrazione deve attenersi alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale con l'atto medesimo, salvo diverse ipotesi espressamente previste.

  • art. 10-bis l. n. 212/2000

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi antielusiva, ma non è ritenuto dirimente ai fini della decisione sull'art. 20 d.P.R. 131/1986.

  • art. 2967 c.c.

    È invocato dal ricorrente sul piano del riparto probatorio, ma la Corte non accoglie la doglianza perché reputa decisivo il perimetro interpretativo dell'art. 20.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo entro il termine lungo di impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale e della sospensione dei termini connessa all'emergenza Covid-19.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito previsto.

  • art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205/2017

    Ha riscritto l'art. 20 d.P.R. 131/1986 restringendo l'interpretazione agli elementi desumibili dall'atto medesimo e prescindendo da elementi extratestuali e da atti collegati.

  • art. 1, comma 1084, l. n. 145/2018

    Ha qualificato la novella dell'art. 20 come interpretazione autentica, attribuendole efficacia retroattiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non è stato applicato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto deve avvenire sulla base della natura intrinseca e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, non sulla base di elementi extratestuali o di atti collegati che non abbiano un nesso testuale con l'atto stesso, salvo specifiche previsioni legislative.
  • Quando una norma di interpretazione autentica viene qualificata dal legislatore come tale e riguarda un profilo di sistema, può essere riconosciuta efficacia retroattiva senza violare, di per sé, i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.
  • L'eventuale sottrazione a imposizione di ricchezza effettivamente imponibile non consente di estendere oltre i suoi limiti l'art. 20 del d.P.R. 131/1986, perché la repressione delle condotte elusive o abusive segue strumenti propri e distinti.
  • Se la doglianza dell'Amministrazione mira a riqualificare unitariamente più atti collegati come cessione d'azienda, essa non può essere accolta quando il testo normativo applicabile consente di considerare solo l'atto singolarmente presentato alla registrazione e i suoi effetti giuridici immediati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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