Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni notificato a due persone fisiche, indicate dall'Ufficio come gestori di fatto di una società cooperativa ritenuta fittizia, per violazioni fiscali relative agli anni 2007-2009 (omessa presentazione delle dichiarazioni e irregolare/mancata tenuta delle scritture contabili) ai fini IRES, IRAP e IVA. I contribuenti avevano ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso ultra petita riformando anche capi della sentenza di primo grado non specificamente impugnati dall'Ufficio e coperti da giudicato interno; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 53 d.lgs. 546/1992, perché l'appello dell'Agenzia sarebbe stato privo di motivi specifici rispetto ad alcune statuizioni della CTP; 3) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003, assumendo che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di una società con personalità giuridica dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica e non sui gestori di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel processo tributario, l'art. 53 d.lgs. 546/1992 va interpretato restrittivamente: è sufficiente che l'atto di appello esprima in modo chiaro, anche sintetico, la volontà di contestare integralmente la decisione di primo grado, e tale requisito può risultare dall'atto complessivamente considerato. Nel caso concreto, l'Agenzia aveva riproposto in appello le ragioni poste a fondamento della legittimità dell'atto e aveva chiesto la riforma integrale della sentenza, sicché non si era formato alcun giudicato interno e non ricorreva extrapetizione. Ha inoltre respinto il terzo motivo, ribadendo che l'art. 7 d.l. 269/2003, che in via generale pone le sanzioni a carico della persona giuridica, non si applica quando la società sia una mera fictio/cartiera utilizzata come schermo per gli illeciti commessi nel solo interesse personale dell'amministratore di fatto: in tale ipotesi torna applicabile la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice delle violazioni. La CTR aveva accertato, con motivazione ritenuta corretta, che i contribuenti erano gli effettivi beneficiari della gestione societaria e delle violazioni contestate. Il ricorso è quindi stato respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e delle censure devolute; nel caso concreto, però, non vi è stata extrapetizione perché l'appello dell'Ufficio investiva integralmente la decisione di primo grado.
Il giudicato interno si forma solo sui capi della sentenza non validamente devoluti; qui non si è formato perché l'appello conteneva una contestazione complessiva della sentenza.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello va interpretato restrittivamente: è sufficiente una chiara e univoca, anche sommaria, esposizione delle ragioni di censura, desumibile dall'atto nel suo complesso.
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
La regola dell'imputazione esclusiva alla persona giuridica non opera se la società è solo una fictio/cartiera usata come schermo per condotte illecite nell'esclusivo interesse della persona fisica; in tal caso le sanzioni possono colpire l'autore materiale.
artt. 16 e 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamati dai ricorrenti come norme sulla disciplina delle sanzioni tributarie; la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, limitandosi a escludere la loro idoneità a prevalere sul principio applicato all'art. 7 d.l. 269/2003.
artt. 19 e 21 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamati dai ricorrenti per sostenere il divieto di cumulo o l'inapplicabilità delle sanzioni; la Corte non accoglie tale tesi, ritenendo correttamente applicate le sanzioni amministrative ai soggetti autori delle violazioni.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Dedotto dai ricorrenti in relazione alla motivazione dell'atto; la Corte non ravvisa profili decisivi di violazione in ragione dell'accertata piena devoluzione e della sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo nel caso concreto.
art. 36, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nell'atto di contestazione quale base per estendere la responsabilità agli amministratori di fatto in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono i parametri processuali evocati per dedurre sia violazioni di legge sia nullità della sentenza per ultrapetizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non richiede la formulazione di motivi tecnicamente perfetti o autonomamente articolati in modo analitico: è sufficiente che dall'atto, letto nel suo complesso, emerga in modo chiaro e univoco la volontà di censurare la decisione di primo grado, anche mediante la riproposizione delle argomentazioni già svolte.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è di stretta interpretazione; pertanto, quando l'appellante contesti integralmente la sentenza e riproponga le ragioni poste a fondamento della legittimità dell'atto impugnato, l'onere di cui all'art. 53 d.lgs. 546/1992 deve ritenersi assolto.
- Non sussiste giudicato interno sulle statuizioni di primo grado quando l'atto di appello, interpretato complessivamente, investa la decisione nella sua interezza; in tal caso il giudice di appello può riesaminare anche i capi non singolarmente e formalmente isolati dall'appellante.
- La disciplina dell'art. 7 d.l. 269/2003, che attribuisce alla persona giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio della società, non si applica quando la società sia meramente fittizia o cartolare e sia utilizzata come schermo per violazioni commesse nell'esclusivo interesse della persona fisica: in tale ipotesi la sanzione resta imputabile all'autore materiale delle violazioni.
- Ai fini dell'esclusione dell'art. 7 d.l. 269/2003, è decisivo l'accertamento in fatto che la società sia una mera fictio e che la persona fisica sia l'effettivo beneficiario della gestione e degli illeciti tributari; tale accertamento, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio denunciato.
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