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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni notificato a due persone fisiche, indicate dall'Ufficio come gestori di fatto di una società cooperativa ritenuta fittizia, per violazioni fiscali relative agli anni 2007-2009 (omessa presentazione delle dichiarazioni e irregolare/mancata tenuta delle scritture contabili) ai fini IRES, IRAP e IVA. I contribuenti avevano ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso ultra petita riformando anche capi della sentenza di primo grado non specificamente impugnati dall'Ufficio e coperti da giudicato interno; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 53 d.lgs. 546/1992, perché l'appello dell'Agenzia sarebbe stato privo di motivi specifici rispetto ad alcune statuizioni della CTP; 3) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003, assumendo che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di una società con personalità giuridica dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica e non sui gestori di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel processo tributario, l'art. 53 d.lgs. 546/1992 va interpretato restrittivamente: è sufficiente che l'atto di appello esprima in modo chiaro, anche sintetico, la volontà di contestare integralmente la decisione di primo grado, e tale requisito può risultare dall'atto complessivamente considerato. Nel caso concreto, l'Agenzia aveva riproposto in appello le ragioni poste a fondamento della legittimità dell'atto e aveva chiesto la riforma integrale della sentenza, sicché non si era formato alcun giudicato interno e non ricorreva extrapetizione. Ha inoltre respinto il terzo motivo, ribadendo che l'art. 7 d.l. 269/2003, che in via generale pone le sanzioni a carico della persona giuridica, non si applica quando la società sia una mera fictio/cartiera utilizzata come schermo per gli illeciti commessi nel solo interesse personale dell'amministratore di fatto: in tale ipotesi torna applicabile la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice delle violazioni. La CTR aveva accertato, con motivazione ritenuta corretta, che i contribuenti erano gli effettivi beneficiari della gestione societaria e delle violazioni contestate. Il ricorso è quindi stato respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e delle censure devolute; nel caso concreto, però, non vi è stata extrapetizione perché l'appello dell'Ufficio investiva integralmente la decisione di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma solo sui capi della sentenza non validamente devoluti; qui non si è formato perché l'appello conteneva una contestazione complessiva della sentenza.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello va interpretato restrittivamente: è sufficiente una chiara e univoca, anche sommaria, esposizione delle ragioni di censura, desumibile dall'atto nel suo complesso.

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326

    le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica

    La regola dell'imputazione esclusiva alla persona giuridica non opera se la società è solo una fictio/cartiera usata come schermo per condotte illecite nell'esclusivo interesse della persona fisica; in tal caso le sanzioni possono colpire l'autore materiale.

  • artt. 16 e 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamati dai ricorrenti come norme sulla disciplina delle sanzioni tributarie; la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, limitandosi a escludere la loro idoneità a prevalere sul principio applicato all'art. 7 d.l. 269/2003.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere il divieto di cumulo o l'inapplicabilità delle sanzioni; la Corte non accoglie tale tesi, ritenendo correttamente applicate le sanzioni amministrative ai soggetti autori delle violazioni.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Dedotto dai ricorrenti in relazione alla motivazione dell'atto; la Corte non ravvisa profili decisivi di violazione in ragione dell'accertata piena devoluzione e della sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo nel caso concreto.

  • art. 36, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nell'atto di contestazione quale base per estendere la responsabilità agli amministratori di fatto in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono i parametri processuali evocati per dedurre sia violazioni di legge sia nullità della sentenza per ultrapetizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello non richiede la formulazione di motivi tecnicamente perfetti o autonomamente articolati in modo analitico: è sufficiente che dall'atto, letto nel suo complesso, emerga in modo chiaro e univoco la volontà di censurare la decisione di primo grado, anche mediante la riproposizione delle argomentazioni già svolte.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è di stretta interpretazione; pertanto, quando l'appellante contesti integralmente la sentenza e riproponga le ragioni poste a fondamento della legittimità dell'atto impugnato, l'onere di cui all'art. 53 d.lgs. 546/1992 deve ritenersi assolto.
  • Non sussiste giudicato interno sulle statuizioni di primo grado quando l'atto di appello, interpretato complessivamente, investa la decisione nella sua interezza; in tal caso il giudice di appello può riesaminare anche i capi non singolarmente e formalmente isolati dall'appellante.
  • La disciplina dell'art. 7 d.l. 269/2003, che attribuisce alla persona giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio della società, non si applica quando la società sia meramente fittizia o cartolare e sia utilizzata come schermo per violazioni commesse nell'esclusivo interesse della persona fisica: in tale ipotesi la sanzione resta imputabile all'autore materiale delle violazioni.
  • Ai fini dell'esclusione dell'art. 7 d.l. 269/2003, è decisivo l'accertamento in fatto che la società sia una mera fictio e che la persona fisica sia l'effettivo beneficiario della gestione e degli illeciti tributari; tale accertamento, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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