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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26498/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione sociale di responsabilità promossa da una società in liquidazione contro i propri amministratori pro tempore per avere stipulato contratti di appalto ritenuti pregiudizievoli. Il tribunale aveva respinto la domanda per difetto di prova del danno; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando la responsabilità degli amministratori e liquidando il danno. Gli amministratori e gli eredi di uno di essi avevano quindi proposto ricorso per cassazione su quindici motivi; la Cassazione lo aveva respinto. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. con due motivi: con il primo si deduceva un errore di fatto nella declaratoria di inammissibilità del secondo motivo del ricorso originario, sostenendo che la critica non riguardava solo l'interpretazione delle clausole contrattuali ma anche il successivo svolgimento del rapporto; con il secondo si deduceva un errore di fatto nella declaratoria di inammissibilità e comunque infondatezza del nono motivo, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non decisivo il fatto che le perdite poi ripianate dai soci comprendessero anche quelle ascrivibili alle condotte degli amministratori, come emergente dalla CTU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambe le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione e l'interpretazione compiute dalla precedente ordinanza di legittimità: nel primo motivo si contestava l'apprezzamento circa la parzialità del motivo di ricorso originario; nel secondo si riproponeva una diversa lettura della vicenda fattuale e della CTU, senza dimostrare la decisività dell'asserito errore. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, consistente in una svista percettiva sui fatti emergenti dagli atti interni al giudizio di legittimità; non è utilizzabile per contestare valutazioni o interpretazioni del giudice.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio processuale attraverso cui può proporsi revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato solo nel racconto dei motivi originari come base della responsabilità degli amministratori; la Corte, nella decisione sulla revocazione, non entra nel merito della disciplina sostanziale.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto materiale, immediatamente desumibile dal confronto tra decisione e atti del giudizio, e non può riguardare l'attività interpretativa o valutativa del giudice.
  • Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la parte contesta, sotto veste di svista percettiva, la lettura data dalla Corte a un motivo di ricorso, alla sua estensione o alla sua pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
  • La revocazione non è ammissibile se la precedente decisione ha comunque pronunciato sul motivo, anche solo senza esaminare tutte le argomentazioni sviluppate dalla parte; in tal caso la doglianza investe un preteso errore di giudizio.
  • Per dedurre validamente l'errore di fatto revocatorio occorre indicare un fatto materiale decisivo, non discusso tra le parti, e dimostrarne l'evidenza e la decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • La spontanea riparazione delle perdite societarie da parte dei soci non esclude, di per sé, la distinta responsabilità degli amministratori per il danno causato dalle loro condotte, trattandosi di piani concettualmente separati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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