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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26515/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un giudice di pace aveva accolto parzialmente la domanda dell'utente, dichiarando prescritto un credito di euro 266 portato da una fattura emessa dal comune per consumo idrico e canone fisso relativi a un periodo anteriore. Il comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 205 del 2017 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la disciplina della prescrizione biennale per il servizio idrico si applichi alle sole fatture con scadenza successiva al 1 gennaio 2020, senza incidere retroattivamente sui consumi anteriori; in ogni caso, per il periodo precedente continuerebbe a operare la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Il ricorrente ha anche lamentato che la decisione avesse applicato retroattivamente la nuova disciplina a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, il ricorso non chiariva la natura del procedimento deciso dal giudice di pace e non dimostrava che si trattasse di una controversia esclusa dall'equità necessaria del giudice di pace (ad esempio, rapporto derivante da contratto concluso mediante moduli o formulari).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato la natura del procedimento definito dal giudice di pace né aveva provato che la controversia rientrasse tra quelle non soggette a decisione secondo equità necessaria. Poiché, secondo la giurisprudenza richiamata, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nelle cause di valore non eccedente euro 1.100 sono appellabili solo per motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. e non sono direttamente ricorribili per cassazione, il rimedio esperibile era l'appello a motivi limitati, non il ricorso per cassazione. Non essendoci costituzione dell'intimato, la Corte non ha provveduto sulle spese, ma ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indica il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, qui invocato dal ricorrente, ma giudicato inutilmente proposto perché il ricorso era inammissibile per difetto del rimedio.

  • art. 1, l. n. 205 del 2017

    comma quarto; comma decimo

    Per i contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni; la disciplina si applica alle fatture con scadenza successiva al 1 gennaio 2020 per il settore idrico.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare l'interpretazione letterale della norma, in relazione alla pretesa retroattività della disciplina sulla prescrizione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione retroattiva della legge a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 339 c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia; non sono, quindi, direttamente ricorribili per cassazione nei casi considerati.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice di pace decide secondo equità nelle cause di valore non eccedente euro 1.100, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato come possibile eccezione: se la controversia deriva da contratti conclusi mediante moduli o formulari, la sentenza del giudice di pace non è necessariamente soggetta alla sola equità necessaria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che regola la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale termine di prescrizione applicabile ai crediti per prestazioni periodiche nel periodo anteriore alla disciplina del 2017.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese nelle cause di valore non eccedente euro 1.100 sono, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, decisioni pronunciate secondo equità necessaria; in tali casi il rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati e non il ricorso diretto per cassazione.
  • Per stabilire se la decisione del giudice di pace sia soggetta al regime dell'equità necessaria, occorre guardare al valore della causa e non al contenuto concreto della motivazione o della questione giuridica decisa.
  • Chi propone ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice di pace deve indicare in modo specifico gli elementi che escludono l'equità necessaria, ad esempio dimostrando che la controversia rientra in una delle eccezioni previste dalla legge; in difetto, il ricorso è inammissibile per erroneo mezzo di impugnazione.
  • L'art. 339, comma 3, c.p.c. configura un sistema di impugnazione chiuso per le sentenze equitative del giudice di pace: l'appello è ammesso solo per vizi procedurali, costituzionali, comunitari o per violazione dei principi regolatori della materia, con esclusione del ricorso per cassazione per i vizi ordinari di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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