Cassazione Civile, Ordinanza n. 26500/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ufficiale)
La controversia
La controversia nasce da una segnalazione effettuata da due coniugi, esercenti una macelleria, nei confronti di un vigile urbano che, secondo quanto riferito, era rimasto inattivo rispetto alla notizia che un altro venditore al dettaglio di carne teneva aperto nei giorni di chiusura. A seguito di tale segnalazione, il vigile urbano sporse denuncia-querela contro i due coniugi, ipotizzando a carico dell'uomo il reato di minacce e, della donna, quello di calunnia. Entrambi vennero poi assolti nei procedimenti penali, ma promossero azione civile per ottenere il risarcimento del danno da reato nei confronti del querelante. Il tribunale rigettò la domanda perché non risultavano provati né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato di calunnia; la corte d'appello confermò. In cassazione i ricorrenti denunciarono, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 368 c.p., sostenendo: che nella calunnia, reato di pericolo, gli elementi costitutivi sarebbero insiti nella stessa denuncia; che l'assoluzione degli incolpati dimostrerebbe la consumazione del reato; che, in ogni caso, la condotta poteva integrare anche diffamazione, illecita pure se colposa; che, trattandosi di persone facilmente identificabili in una piccola comunità, il dolo doveva ritenersi sussistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non confrontassero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo della calunnia, da valutarsi ex ante al momento della proposizione della querela e non ex post per effetto dell'assoluzione. Ha inoltre rilevato che un'ulteriore ratio della decisione di merito, relativa all'interruzione del nesso causale quando il reato attribuito è perseguibile d'ufficio e interviene l'iniziativa del pubblico ministero, non era stata censurata. È stata anche reputata non esaminabile, perché nuova, la prospettazione della diffamazione come titolo autonomo di responsabilità. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato dato atto, inoltre, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana; il danneggiato che agisce per danno da calunnia deve provare gli elementi costitutivi dell'illecito, compreso il dolo del querelante.
La calunnia va valutata in concreto sulla base dei suoi elementi oggettivo e soggettivo; il dolo deve essere accertato ex ante, al momento della proposizione della querela, e non desunto automaticamente dall'esito assolutorio del procedimento penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da calunnia, grava sull'attore l'onere di provare sia la materialità della denuncia infondata sia la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato da parte del querelante.
- L'elemento soggettivo della calunnia deve essere valutato ex ante, cioè al momento in cui la querela viene presentata, e non può essere ricavato automaticamente dalla successiva assoluzione dell'incolpato.
- L'assoluzione della persona denunciata non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità civile del denunciante per calunnia.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile introdurre per la prima volta un diverso titolo di responsabilità, se non risulta dedotto nei precedenti gradi di giudizio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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