Cassazione Civile, Ordinanza n. 26508/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La controversia nasce dal rilascio, tra febbraio e giugno 1992, di sette polizze a garanzia di prefinanziamenti pubblici richiesti da una società terza. Dopo oltre dieci anni, l'amministrazione inviava alcuni inviti di pagamento e, nel 2011, procedeva all'escussione di tutte le garanzie. La società garante agiva per far valere l'estinzione per prescrizione; il giudice tributario dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione, qualificando le polizze come contratti autonomi di garanzia e ritenendo che l'amministrazione avesse potuto rilevare sin dall'origine l'assenza dei presupposti per i prefinanziamenti. La Corte d'appello riformava invece la decisione, ritenendo interruttivo della prescrizione il processo verbale di constatazione del febbraio 2000, relativo all'accertamento delle infrazioni contestate alla debitrice principale. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1310, 1292, 1322, 2935 e 2943 c.c., sostenendo che, nel contratto autonomo di garanzia, l'obbligazione del garante è distinta da quella del debitore principale e non opera la disciplina della solidarietà; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla prescrizione, quantomeno con riguardo a una polizza specifica non correlata agli inviti di pagamento del 2002; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la mancata considerazione della mancanza di correlazione tra quei pagamenti e la singola polizza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo i restanti. Ha affermato che, nel contratto autonomo di garanzia, non esiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione del debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio è il trasferimento del rischio economico dell'inadempimento e non la tutela dell'esatto adempimento della medesima prestazione. Ne deriva che non si applica l'art. 1310, primo comma, c.c. sulla propagazione degli atti interruttivi della prescrizione tra condebitori solidali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la prescrizione alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
La disciplina dell'interruzione della prescrizione tra condebitori solidali non si applica al contratto autonomo di garanzia, perché manca un vincolo di solidarietà tra garante e debitore principale.
Richiamato per escludere che l'obbligazione del garante autonomo sia solidale con quella del debitore principale.
Richiamato in relazione alla qualificazione del contratto come autonomo di garanzia e alla sua causa concreta.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al decorso della prescrizione.
Richiamato in relazione agli effetti interruttivi della prescrizione.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda di prescrizione relativa a una specifica polizza.
Invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata correlazione tra inviti di pagamento e una polizza determinata.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione del garante è distinta e autonoma rispetto a quella del debitore principale: il rapporto non è riconducibile alla solidarietà passiva.
- Poiché manca un vincolo di solidarietà, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del debitore principale non si estendono automaticamente al garante autonomo ai sensi dell'art. 1310 c.c.
- Ai fini della prescrizione della pretesa verso il garante autonomo, il giudice deve verificare autonomamente il rapporto garantito e non può applicare per analogia la disciplina propria dei condebitori solidali.
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