Cassazione Civile, Ordinanza n. 26501/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Gli eredi di due soggetti ingiunti per il pagamento di competenze professionali di un architetto hanno contestato, nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e di una separata azione di accertamento negativo, la genuinità di alcune firme apposte su tavole progettuali e altri documenti allegati ai progetti. In primo e secondo grado il giudice, anche sulla base di consulenza grafologica, ha rigettato la querela di falso ritenendo che i documenti contestati fossero copie eliografiche di originali e che le sottoscrizioni fossero autografe. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sulla querela di falso relativa a un documento indicato come '1 bis', sostenendo che la firma ivi apposta fosse identica a quella su un progetto precedente e quindi non autentica; 2) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando motivazione apparente o carente sul rigetto della querela e una erronea valutazione dell'onere della prova, anche per non avere considerato che i lucidi originali non sarebbero mai stati consegnati, che i lucidi riguardavano progetti diversi e che il professionista avrebbe abusivamente riempito fogli firmati in bianco.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato di avere effettivamente investito il giudice di appello della domanda di falso relativa al documento 1 bis, né hanno indicato dove tale domanda fosse stata proposta nell'atto di appello. Il secondo motivo è stato ritenuto complessivamente infondato/inammissibile: la motivazione della sentenza di merito non era apparente né incomprensibile, avendo spiegato che le tavole progettuali erano copie eliografiche di originali e che le firme erano autografe; la censura sulla valutazione delle prove e sull'onere probatorio mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., perché non veniva dedotto un vero errore di riparto dell'onere della prova ma solo una contestazione dell'apprezzamento del materiale istruttorio. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La censura di legittimità sulla motivazione è stata esaminata alla luce del requisito del controllo sulla sufficienza e intelligibilità della decisione, che non risultava violato perché la motivazione di merito esisteva ed era comprensibile.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella gravata; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non denunciava un errore di disponibilità della prova nei termini ammessi dalla giurisprudenza di legittimità, ma mirava a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è stata dichiarata inammissibile alla luce dei principi delle Sezioni Unite richiamati dalla Corte, essendo stata proposta come critica alla valutazione del merito e non come effettiva violazione del criterio legale di valutazione della prova.
art. 132 c.p.c.
La nullità per motivazione inesistente o apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi riconoscibile e coerente.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, in quanto il ricorso è stato rigettato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente di avere effettivamente proposto la relativa domanda o eccezione nel grado di merito in cui assume verificatasi l'omissione.
- La motivazione è apparente solo quando manchino del tutto le ragioni della decisione; non ricorre quando il giudice di merito esponga una ratio decidendi comprensibile, anche se non condivisa dalla parte.
- In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio, sotto forma di denuncia di violazione dell'onere della prova o di travisamento della prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non sussiste quando si contesti la valutazione o l'apprezzamento delle prove già acquisite.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili se, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a criticare il convincimento del giudice sulla base delle risultanze istruttorie.
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