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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26507/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale di oltre 2,5 milioni di euro, relativa a una garanzia prestata in favore dell’ente pubblico per la restituzione di contributi concessi ai sensi della L. n. 488/1992. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione. Il Ministero aveva proposto appello. Nel corso del giudizio di secondo grado era sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della società; il difensore della fallita aveva depositato telematicamente l’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ma la Corte d’appello aveva poi dichiarato l’interruzione del giudizio e, ritenendo tardiva la riassunzione del Ministero, aveva dichiarato l’estinzione del processo. Il Ministero ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme processuali perché la Corte d’appello avrebbe considerato tardivamente prodotta, ai fini della decorrenza del termine, l’istanza di insinuazione al passivo; (2) motivazione ambigua e perplessa sulla duplice decorrenza del termine per la riassunzione; (3) errata inferenza della conoscenza della procedura fallimentare del Ministero dalla conoscenza dell’agente della riscossione, soggetto distinto; (4) violazione delle norme sull’interruzione e sulla riassunzione, perché il termine non poteva decorrere dal deposito dell’estratto della sentenza di fallimento, mancando una comunicazione idonea e una conoscenza legale effettiva dell’evento interruttivo. La curatela del fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale. Ha affermato che, in caso di fallimento, l’interruzione è automatica, ma il termine per la riassunzione decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte, salvo che sia stata pronunciata in udienza; se ciò non avviene, la dichiarazione deve essere notificata o comunicata dall’ufficio. Poiché nel caso concreto i tempi della dichiarazione di interruzione e della riassunzione non consentivano di ritenere maturata l’estinzione, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione, con rinvio per le spese al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 43, terzo comma, legge fallimentare

    interruzione automatica del processo in caso di apertura del fallimento

    l’apertura del fallimento produce l’interruzione automatica del giudizio; la decorrenza del termine per riassumere però richiede la conoscenza della dichiarazione di interruzione da parte dei litiganti.

  • art. 305 c.p.c.

    termine per la riassunzione/prosecuzione

    il termine decorre dalla conoscenza della dichiarazione di interruzione e, se tempestivamente riassunto, impedisce l’estinzione del processo.

  • art. 176, secondo comma, c.p.c.

    se la dichiarazione di interruzione è pronunciata in udienza, la conoscenza è già legale e non occorrono ulteriori comunicazioni.

  • artt. 52 e 93 legge fallimentare

    le regole sull’improcedibilità delle domande di credito non escludono la necessità di verificare correttamente il regime processuale della riassunzione nel giudizio pendente.

  • art. 96, n. 3, legge fallimentare

    va interpretato estensivamente, ricomprendendo anche i crediti oggetto di accertamento negativo da sentenza non passata in giudicato pronunciata prima del fallimento; in tali casi va proposta domanda di ammissione con riserva.

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata sulla disciplina del giudizio di appello e degli atti difensivi.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla tempestività della produzione documentale.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di preclusioni e produzione della prova/documentazione.

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare una motivazione ritenuta ambigua e perplessa.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati in relazione alla valutazione delle risultanze documentali e probatorie.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di motivazione della decisione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare il ragionamento presuntivo con cui la Corte d’appello aveva desunto la conoscenza del fallimento.

  • artt. 1710, 1711, 1712 c.c.

    richiamati per contestare l’imputazione al mandante della conoscenza acquisita dal mandatario per la riscossione.

  • artt. 300, 304, 298, 170, 88 c.p.c.

    richiamati come norme sull’interruzione e prosecuzione del processo e sulla disciplina degli eventi interruttivi.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato con riferimento agli adempimenti e alle comunicazioni processuali connessi all’evento interruttivo.

Massime di principio

  • In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica, ma l’estinzione per mancata riassunzione può essere dichiarata solo se il termine di cui all’art. 305 c.p.c. decorre da una valida conoscenza della dichiarazione di interruzione da parte di ciascuna parte del giudizio.
  • Se la dichiarazione di interruzione non è resa in udienza, essa deve essere notificata alle parti o al curatore, oppure comunque comunicata dall’ufficio giudiziario; il termine per riassumere non può decorrere da conoscenze solo eventuali, indirette o non legalmente veicolate.
  • Ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, non è sufficiente valorizzare documenti depositati nel fascicolo senza adeguata comunicazione alle altre parti, poiché occorre una conoscenza legale o comunque effettiva dell’evento interruttivo.
  • La conoscenza della procedura concorsuale da parte di un soggetto distinto dal litigante non è automaticamente imputabile alla parte, se manca un valido titolo di imputazione soggettiva o processuale.
  • Nel contenzioso su crediti già oggetto di sentenza non passata in giudicato prima del fallimento, la disciplina concorsuale va letta in modo da consentire la prosecuzione del giudizio di cognizione, ferma la necessità della domanda di ammissione al passivo con riserva.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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