Cassazione Civile, Ordinanza n. 05379/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione con cui, per definire pregresse liti, un imprenditore, l’impresa individuale da lui gestita e due società di costruzioni si obbligavano in solido a pagare somme a un creditore, con previsione di una penale di 250 euro per ogni giorno di ritardo. Il creditore, lamentando il ritardo nei pagamenti, notificava precetto per 309.250 euro a titolo di penale. I debitori proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo la nullità della clausola penale o, in subordine, la riduzione equitativa. Il tribunale accoglieva solo parzialmente l’opposizione, mentre la corte d’appello riduceva ulteriormente la penale, ritenendola manifestamente eccessiva e determinandola in 157.258,67 euro. In cassazione il creditore deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la riduzione fosse immotivata o incoerente; (2) violazione degli artt. 1175, 1375 e 1384 c.c., per asserita errata valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento. I debitori proponevano ricorso incidentale: (1) violazione del codice del consumo per mancato riconoscimento della qualità di consumatore al fideiussore; (2) erronea assimilazione tra clausola penale e interessi moratori e conseguente mancata applicazione della disciplina antiusura; (3) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla misura della riduzione equitativa; (4) violazione delle norme processuali sulle prove per mancata rinnovazione della CTU e mancata ammissione di testimoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del creditore e ha rigettato il ricorso incidentale dei debitori. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale sulla riduzione della penale fosse non solo esistente ma compiuta e intelligibile, basata sull’art. 1384 c.c. e su elementi fattuali specifici (integrale adempimento dell’obbligazione principale e ulteriori garanzie prestate). Ha inoltre affermato che la valutazione dell’eccessività della penale e della misura della riduzione equitativa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se correttamente motivata. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la qualità di consumatore del fideiussore perché la garanzia era stata prestata nell’interesse delle imprese da lui rappresentate e nell’ambito della sua attività professionale; ha poi negato l’applicabilità della disciplina antiusura alla clausola penale, ribadendo la diversità funzionale tra penale e interessi moratori; ha infine ritenuto discrezionale e non censurabile il diniego di rinnovazione della CTU e non decisiva la prova testimoniale richiesta. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda intellegibile il ragionamento decisorio; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato dai ricorrenti principali a sostegno dell’asserita erronea valutazione della penale, ma non ritenuto decisivo in cassazione.
Richiamato dai ricorrenti principali, senza che la censura sia stata accolta.
La riduzione della clausola penale è rimessa al giudice di merito, che deve valutarne la manifesta eccessività in relazione all’interesse del creditore all’adempimento e alla concreta situazione contrattuale.
art. 3, primo comma, lett. a), d.lgs. 206/2005
È richiamato ai fini della qualifica di consumatore del fideiussore, esclusa nel caso di garanzia prestata nell’ambito dell’attività imprenditoriale/professionale.
art. 33, secondo comma, d.lgs. 206/2005
Invocato per sostenere la nullità di protezione della clausola, ma ritenuto non applicabile per difetto della qualità di consumatore.
Invocato quale norma sulla nullità delle clausole vessatorie nel consumo, non applicata per mancata qualifica consumeristica.
La clausola penale ha funzione sanzionatoria e risarcitoria, distinta dagli interessi moratori.
Citato nel ricorso incidentale insieme ad altre norme, senza accoglimento della censura.
Richiamato per sostenere l’usurarietà della penale, ma ritenuto inconferente perché la disciplina antiusura non si applica alla clausola penale.
Richiamato per descrivere la disciplina degli interessi moratori sulle obbligazioni pecuniarie.
La soglia antiusura riguarda gli interessi, non la clausola penale.
art. 1815, secondo comma, c.c.
La nullità per usura degli interessi opera nel rapporto di mutuo o finanziamento, non sulla clausola penale.
Richiamato nel motivo incidentale relativo alle prove, ma senza rilievo decisivo.
Richiamato nel motivo incidentale sulla CTU, ritenuta questione discrezionale del giudice di merito.
Richiamato per la prova testimoniale, ma la censura è stata respinta.
È la base processuale dell’opposizione all’esecuzione proposta contro il precetto fondato sul verbale di conciliazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Usato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La verifica della manifesta eccessività della clausola penale ex art. 1384 c.c. è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione inesistente, apparente o per violazione di legge, non per una diversa lettura del fatto.
- Ai fini della riduzione equitativa della penale, il parametro centrale è l’interesse del creditore all’adempimento, da valutare in concreto con riguardo all’equilibrio delle prestazioni e alla situazione contrattuale complessiva, senza che sia necessario un nesso rigido con il danno effettivamente subito.
- La clausola penale e gli interessi moratori hanno funzione diversa: la prima ha natura sanzionatoria e risarcitoria, mentre i secondi remunerano il ritardo nel pagamento di una somma di denaro; ne consegue che la disciplina antiusura degli interessi non si applica automaticamente alla penale.
- Nel contratto di fideiussione, la qualifica di consumatore va accertata con riferimento alla posizione del fideiussore e alla finalità concreta della garanzia: non sussiste quando la fideiussione è prestata nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale o per finalità strettamente funzionali a tale attività.
- Le doglianze che presuppongono una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione, perché la Corte non può procedere a un nuovo apprezzamento del fatto.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e la valutazione di sufficienza della prova testimoniale rientrano, salvo errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti, nella discrezionalità del giudice di merito.
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