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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22251/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Amministrazione ha contestato al contribuente un maggior reddito IRPEF pari alla quota del 50% di utili asseritamente non dichiarati e riferiti a una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, deducendo che la controversia avrebbe dovuto svolgersi nei confronti della società e di tutti i soci, trattandosi di accertamento unitario ai sensi della disciplina fiscale delle società di persone; 2) violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo l’incompatibilità della pretesa con l’estinzione della società e con la responsabilità dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; 3) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, contestando la mancata prova dell’effettiva presentazione di denuncia penale e la soglia di rilevanza penale del maggior reddito accertato; 4) vizio motivazionale per omessa pronuncia sulla dedotta duplicazione del reddito accertato e sulla richiesta di riunione con altro giudizio connesso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario originario tra società di persone e tutti i soci nelle controversie che attengono all’accertamento del reddito sociale imputato per trasparenza ai soci. Ha quindi dichiarato la nullità dell’intero giudizio per mancata partecipazione di uno dei soci necessari, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado affinché rinnovi il giudizio con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell’eccezione di litisconsorzio necessario e della nullità per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione di legge proposta con riferimento alle norme sostanziali e processuali indicate nei motivi.

  • art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell’accertamento unitario e del contraddittorio con tutti i soggetti interessati.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per il meccanismo di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma sulla integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari, applicata dalla Corte per affermare la necessità della partecipazione di tutti i litisconsorti.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla Corte come base per la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato dalla parte per la richiesta di riunione dei procedimenti connessi.

  • art. 269 c.p.c.

    Citat o dal ricorrente nel contesto della richiesta di integrazione del contraddittorio.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere che, dopo la cancellazione della società, la pretesa del Fisco verso i soci è limitata a quanto da essi riscosso in sede di liquidazione.

  • d.lgs. n. 472 del 1997

    Evocato dal ricorrente in relazione ai principi sulla responsabilità tributaria conseguente alla cessazione della società.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel terzo motivo per contestare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 331 c.p.p.

    Menzionato con riferimento all’obbligo di denuncia penale quale presupposto del raddoppio dei termini.

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Evocato per sostenere che il maggior reddito accertato era sotto soglia penale e quindi non giustificava il raddoppio dei termini.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per disporre la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito della nullità del giudizio per contraddittorio non integro.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato nella parte finale dell’ordinanza come base del rinvio al giudice di primo grado.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992

    Indicato dalla Corte come norma che impone la rimessione al primo giudice quando il contraddittorio non è integro.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l’accertamento del reddito di una società di persone e la sua imputazione per trasparenza ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione della decisione con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
  • Quando il vizio di litisconsorzio necessario emerge in cassazione, la Corte deve annullare le pronunce rese senza integrazione del contraddittorio e rimettere la causa al giudice di primo grado, non potendo decidere la controversia solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati.
  • L’eventuale mancata impugnazione dell’avviso da parte di uno dei soci, o persino la mancata emissione di un atto nei suoi confronti, non esclude la necessità del suo coinvolgimento nel giudizio se la controversia riguarda elementi comuni della fattispecie impositiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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