Cassazione Penale, Sentenza n. 22448/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Roma del 6/12/2024 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP il 23/11/2024, per gravi indizi relativi a più capi d'imputazione (reati in materia di stupefacenti e altresì reati richiamati dalle leggi n.110/1975 e n.895/1967). Il difensore ha denunciato: errata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; vizio di motivazione sulle dichiarazioni della indagata; erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. riguardo alle esigenze cautelari; mancata considerazione delle condizioni di salute della Fronteddu; mancata valutazione di misure cautelari meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente, con atto del difensore munito di procura speciale pervenuto il 28/04/2025, ha rinunciato all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. La Corte ha ritenuto la rinuncia valida e formale, ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende; ha disposto altresì la trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Gli addebiti relativi alla normativa sugli stupefacenti costituiscono i fatti per i quali è stata disposta la custodia cautelare; la sentenza riporta tali capi come fondamento della sussistenza dei gravi indizi, ma non è entrata nel merito essendo intervenuta la rinuncia.
Richiamata come normativa coinvolta nei capi d'imputazione; la misura cautelare era stata motivata anche in relazione a fatti riconducibili a questa legge.
Norme richiamate per specifici capi di imputazione; citazione usata per identificare le fattispecie contestate all'indagata.
Richiami ai concorsi di persone e circostanze aggravanti/concorsuali che qualificano le ipotesi di reato; la motivazione originale del GIP e del Tribunale per il riesame aveva fondato la custodia sulla gravità degli indizi tenendo conto di tali disposizioni.
Norma relativa alle esigenze cautelari: il ricorso contestava la loro valutazione da parte del giudice, ma la Corte di legittimità non ha esaminato il merito poiché è intervenuta la rinuncia all'impugnazione.
Norma che disciplina la rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto valida la rinuncia formale effettuata dal difensore con procura speciale, facendone discendere l'inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso in presenza di rinuncia dell'istante; la Corte ha applicato questa previsione per dichiarare inammissibile il ricorso.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Previsione procedurale per gli adempimenti a cura dell'istituto penitenziario in caso di decisioni della Corte: la Corte ha ordinato la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) è un atto formale, irrevocabile e recettizio che, se validamente manifestato, determina l'inammissibilità dell'appello/ricorso senza che il giudice debba entrare nel merito.
- La rinuncia può essere manifestata dal difensore solo se munito di procura speciale: occorre curare la forma per rendere efficace la rinuncia.
- Una volta dichiarata la rinuncia valida, la parte può essere condannata alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, a una somma alla Cassa delle ammende; quindi la rinuncia ha conseguenze economiche rilevanti.
- Se l'obiettivo è ottenere una rivalutazione delle esigenze cautelari (es. misure meno afflittive o considerazione delle condizioni di salute), non bisogna rinunciare all'impugnazione prima di aver tentato le vie appellate: la rinuncia impedisce qualsiasi esame di merito.
- In casi di misure cautelari per reati gravi (p.es. stupefacenti), i giudici valutano la sussistenza dei 'gravi indizi' e le esigenze cautelari; ma tali valutazioni non sono state esaminate dalla Corte di legittimità in presenza di rinuncia, perciò la documentazione sanitaria o richieste di misure alternative devono essere presentate tempestivamente e formalmente nei gradi precedenti.
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