Cassazione Penale, Sentenza n. 22436/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mirco Saviozzi avverso la sentenza del Giudice di pace di Savona (7/9/2023) per mancanza del requisito del mandato speciale ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il ricorrente deduceva di aver depositato atto di appello con nomina di domicilio e allegata procura speciale che, a suo dire, rispettava le prescrizioni; la difesa sosteneva inoltre che la nomina coeva attribuiva al difensore la facoltà di impugnare anche in caso di contumacia. Il Tribunale aveva ritenuto che il mandato allegato fosse privo di data e non identificasse il processo, e che eventuali altre procure non risultassero allegate all'appello o comunque prive di data successiva alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che, per l'imputato assente, l'atto di impugnazione deve essere depositato con specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio; il mandato deve essere depositato contestualmente all'appello e la sua successiva allegazione comporta inammissibilità. Nel caso di specie la procura risultava priva di data e non identificava il procedimento; altra procura menzionata dalla difesa non risultava allegata o era anch'essa priva di data, per cui non poteva essere accolta la tesi difensiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata liquidata alcuna spesa in favore della parte civile per la fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Il mandato speciale per l'impugnazione deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, contenere la dichiarazione o elezione di domicilio e essere depositato contestualmente all'atto di appello; il requisito è formale e la sua mancanza determina inammissibilità del gravame.
art. 590 cod. pen.
Norma del reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado (lesioni). La sentenza impugnata confermava l'imputazione di cui a tale norma.
Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 (Terrasi)
Giurisprudenza che conferma il rigore formale richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, e la necessità della scelta consapevole dell'imputato nel conferire mandato post-sentenza.
Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023 (Pasquale)
Ulteriore precedente che sostiene la limitazione dell'impugnazione in caso di contumacia salvo specifico mandato post-sentenza.
Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024 (Hassan)
Precedente che afferma che il mandato deve essere depositato contestualmente all'atto di appello; la successiva allegazione rende il gravame inammissibile.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino Ciro) e Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)
Principi unificati secondo i quali la parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali in Cassazione se non ha fornito contributo alla decisione di merito e si è limitata a richiedere la dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- Per l'imputato assente (contumace) l'appello è ammesso solo se è allegato un mandato speciale rilasciato dall'imputato dopo la sentenza di primo grado; il mandato deve essere contestuale all'atto di impugnazione.
- Il mandato speciale deve contenere la data di sottoscrizione, l'indicazione esplicita del procedimento (o dati identificativi della sentenza impugnata) e la dichiarazione o elezione di domicilio; la mancanza di tali elementi è causa di inammissibilità.
- Procure o nomine rilasciate anteriormente alla sentenza possono non essere sufficienti a legitimare l'impugnazione in caso di contumacia: va provato che il mandato è stato conferito dopo la pronuncia e che è specifico per l'impugnazione.
- Non si possono sanare carenze formali del mandato con una successiva integrazione dopo il deposito dell'appello; la giurisprudenza richiede rigore temporale e formale.
- Il rischio processuale della inammissibilità comporta anche l'onere delle spese processuali e, in casi come quello esaminato, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
- La parte civile che si limita a chiedere la declaratoria di inammissibilità senza contrapporre specificamente i motivi di ricorso non acquisisce diritto alla liquidazione delle spese di giudizio in Cassazione.
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