Cassazione Penale, Sentenza n. 22439/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna emessa in abbreviato per violazione dell'art. 73, co.1 DPR 309/90, denunciando la violazione della legge processuale perché il giudizio d'appello si è svolto nella forma non partecipata (rito in camera di consiglio) nonostante fosse stata tempestivamente presentata, nei termini di legge, la richiesta di partecipazione all'udienza ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2 c.p.p. (norma emergenziale introdotta dall'art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020). Per tale motivo la ricorrente ha invocato la violazione del diritto di difesa ex art. 178, co.1, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Avendo accertato che la richiesta di partecipazione all'udienza era stata presentata tempestivamente (decreto di citazione notificato il 16/12/2024; richiesta del 20/12/2024), la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la partecipazione e non procedere con trattazione camerale non partecipata. Tale celebrazione dell'udienza, in assenza del difensore che aveva legittimamente richiesto la partecipazione, ha determinato la violazione del contraddittorio e la nullità assoluta e insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 179, co.1 c.p.p. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ordinato la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli perché proceda al giudizio di appello tenendo conto dell'istanza di trattazione orale già presentata.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (reato per il quale la ricorrente era stata condannata). La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per questa fattispecie.
Codice di procedura penale art. 598-bis, comma 2
L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. ... La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.
La norma riconosce al difensore (o all'imputato tramite difensore) un diritto irrevocabile a richiedere la partecipazione all'udienza d'appello entro il termine di decadenza. Se la richiesta è ammissibile, la corte è obbligata a disporre la partecipazione e a indicare le modalità dell'udienza; la mancata osservanza sottrae la parte al procedimento partecipato che la norma garantisce.
Codice di procedura penale art. 179, comma 1
La Corte ha applicato l'art. 179 c.p.p. ritenendo che la celebrazione del giudizio in assenza del difensore, quando la presenza era obbligatoria in ragione della richiesta legittima di trattazione orale, determini una nullità assoluta e insanabile della decisione impugnata.
Codice di procedura penale art. 178, comma 1, lett. c)
La mancata partecipazione del difensore nonostante la richiesta tempestiva è stata qualificata come una violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., rilevante ai fini dell'annullamento della sentenza.
Art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Norma di carattere emergenziale che ha previsto la disciplina riguardante la partecipazione alle udienze nel periodo pandemico; la Corte ha ritenuto che le garanzie previste dalla norma debbano essere rispettate e che la richiesta di partecipazione, se tempestiva, vincola la corte a disporre la partecipazione.
Codice di procedura penale art. 601
Richiamato rispetto al termine di notifica del decreto di citazione, utile per calcolare il termine decadenziale di 15 giorni per la richiesta di partecipazione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3 n. 29348 del 04/04/2024 (rv. 286619)
Precedente richiamato dalla Procura Generale e ritenuto applicabile: stabilisce che, in presenza di richiesta rituale e tempestiva del difensore di partecipazione all'udienza d'appello nella disciplina emergenziale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina nullità assoluta per violazione del diritto alla presenza del difensore.
Massime di principio
- Se il difensore o l'imputato tramite difensore presenta, nei termini di legge, la richiesta di partecipazione all'udienza d'appello ai sensi dell'art. 598-bis co.2 c.p.p., la corte è obbligata a disporre la partecipazione e a comunicare le modalità dell'udienza; non può procedere con decisione in camera di consiglio non partecipata.
- La celebrazione dell'appello in forma non partecipata, quando la partecipazione era stata legittimamente e tempestivamente richiesta, comporta la violazione del diritto di difesa e può determinare una nullità assoluta e insanabile della decisione impugnata (art. 179 c.p.p.).
- La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello; per la parte privata la richiesta è esclusivamente tramite difensore e la mancata osservanza del termine è causa di decadenza.
- In presenza di nullità insanabile per violazione del contraddittorio, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione della corte d'appello per la celebrazione corretta del giudizio d'appello.
- Le disposizioni emergenziali (es. art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. L.176/2020) non derogano alle garanzie fondamentali del contraddittorio: le misure organizzative adottate per motivi sanitari non possono comprimere il diritto di difesa quando la parte esercita i rimedi processuali previsti.
- Difensori e imputati devono annotare con cura i termini di notifica e provare tempestivamente la presentazione della richiesta di partecipazione; in caso di omissione da parte della corte, è possibile ricorrere in Cassazione sul presupposto della nullità relativa al diritto di difesa.
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