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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22437/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della sentenza del GIP che ha ritenuto la ricorrente responsabile per detenzione di ingente quantità di stupefacente (art. 73, co. 1 e 4 e art. 80, co. 2, d.P.R. 309/1990). Il ricorso conteneva otto motivi: contestazione della valutazione delle dichiarazioni a discolpa (testi Liu Guangjun e Xue), vizio di motivazione e travisamento della prova, mancata valutazione della purezza e del requisito dell'ingente quantità, mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73 co.5, erronea attribuzione della consapevolezza del possesso basata solo sulla presenza della droga nella stanza, inammissibilità delle deduzioni sulle prove a discarico, deduzione che la responsabilità sarebbe basata su mere presunzioni, e censura per eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazioni non manifestamente illogiche sulla inattendibilità delle dichiarazioni difensive e che la valutazione probatoria configurasse una normale ricostruzione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Sono state richiamate le circostanze fattuali: rinvenimento, all'interno della stanza da letto della Yu, di circa 16 kg di marijuana suddivisi in buste, materiale per confezionamento e bilance, forte odore di cannabinoidi percepito all'ingresso, e il dato peritale sul principio attivo (pari a g. 2.357) e sulle dosi ricavabili (94.243). La Corte ha ritenuto provata la destinazione alla cessione a terzi e sussistente l'aggravante dell'ingente quantità ai sensi dell'art. 80 co.2 d.P.R. 309/1990. È stata altresì esclusa l'applicabilità della fattispecie di lieve entità (art. 73 co.5) e delle attenuanti speciali ex art. 62-bis c.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, co. 1 e 4

    Norma che disciplina la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha applicato le disposizioni per qualificare il fatto come detenzione non lieve in presenza delle quantità e degli elementi probatori di contesto.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, co. 5

    Il comma che prevede l'ipotesi di lieve entità è stato escluso dopo valutazione complessiva degli indici rilevanti: quantità, modalità di confezionamento e materiale per il traffico.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, co. 2

    Aggravante per ingente quantità: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base del calcolo del principio attivo e delle dosi ricavabili, superando la soglia richiesta.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75, co. 1-bis

    Riferimento alla nozione di quantità massima detenibile; la Corte ha richiamato i criteri di rapporto tra principio attivo e valore-soglia per valutare l'aggravante.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto non sussistere elementi idonei a giustificare un trattamento di particolare favore, basandosi sull'entità del reato e sugli elementi circostanziali.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Principi di valutazione della prova orale: la Corte ha ribadito che la valutazione della credibilità è rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità.

  • Codice di procedura penale, art. 495

    Richiamato in relazione alle modalità di deposito documentale: la Corte ha osservato che la mancata produzione documentale in fase investigativa può incidere sull'attendibilità della prova tardivamente emergente.

  • Decreto ministeriale 11 aprile 2006

    Citato come riferimento tecnico sulle quantità soglia e valori-tabella per la determinazione delle dosi medie e del confronto con la soglia dell'aggravante; la giurisprudenza utilizza il rapporto tra principio attivo e valore-soglia in modo flessibile.

  • Decreto-legge n. 36/2014 convertito in legge n. 79/2014

    Richiamato per spiegare la riforma che ha ripristinato la distinzione tra tipi di sostanze e l'introduzione della nozione di quantità massima detenibile, incidendo sui criteri di valutazione dell'aggravante.

Massime di principio

  • La mera produzione di una diversa versione difensiva o la prova testimoniale a discarico non modifica automaticamente una valutazione di merito: la Corte di legittimità non rivede il convincimento tratto dal giudice di merito se non vi è manifesta illogicità o palese contraddizione.
  • Se lo stupefacente è rinvenuto all'interno della stanza privata dell'imputato, accompagnato da materiale da confezionamento e bilance e con forte odore percepito dagli operanti, i giudici tendono a ritenere provata la disponibilità e la destinazione alla cessione.
  • Per far valere l'ipotesi di 'lieve entità' (art. 73 co.5) o per ottenere attenuanti speciali serve una valutazione documentata e convincente di tutti gli indici normativi rilevanti; non sono sufficienti deduzioni generiche o contraddittorie.
  • L'aggravante dell'ingente quantità si valuta sul rapporto tra principio attivo effettivamente accertato e le soglie tecniche (dose media, valori-tabella): superata la soglia, l'aggravante è normalmente configurabile.
  • La tempestiva produzione di elementi probatori che individuano terzi responsabili (es. copie di documenti rinvenute nella perquisizione e acquisite nei verbali) è fondamentale per contrastare la presunzione di disponibilità dell'imputato; documenti rinvenuti o prodotti tardivamente fuori dalle indagini preliminari hanno minore efficacia probatoria.
  • Questioni relative alla responsabilità penale fondate su riconsiderazioni alternative dei fatti sono tipicamente di merito e spesso inammissibili in sede di legittimità; la difesa deve mirare a evidenziare vizi formali o palesi errori logico-giuridici per ottenere accoglimento.

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